CIGS, approvazione dei programmi

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CIGS, approvazione dei programmi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di quanto previsto dal T.U. degli Ammortizzatori Sociali, ha emanato il Decreto n. 94033 del 13 gennaio 2016 - registrato dalla Corte dei Conti in data 3 febbraio 2016 - con il quale ha definito i criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di CIGS di cui al D.Lgs. n. 148/2015:

  • per riorganizzazione aziendale ex art. 21, comma 2;
  • per crisi aziendale ex art. 21, comma 3;
  • a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, ai sensi dell’art. 21, comma 5, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego;
  • in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia;
  • in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente di cui all’art. 20, comma 5.

Partiti e movimenti politici

Il Decreto chiarisce, altresì, che possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale i lavoratori dipendenti dei partiti e dei movimenti politici e delle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali in presenza di determinate condizioni.

Cumulo

Inoltre, viene specificato che nell’unità produttiva interessata sia da interventi di integrazione salariale ordinaria sia da interventi di integrazione salariale straordinaria, il cumulo dei due distinti benefici è consentito alle seguenti condizioni:

  1. gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. n. 148/2015;
  2. i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.

Decorrenza

Le modalità ed i criteri specificati nel Decreto n. 94033/2016 si applicano alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate dal 9 febbraio 2016.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 28 gennaio 2016 - Imprese soggette a procedura concorsuale e CIGS – Schiavone

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