CIGO per imprese tessili: più tempo per la domanda
Pubblicato il 08 marzo 2022
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Si riaprono i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, concessa ai sensi del decreto Fiscale.
Le domande infatti possono essere trasmesse all'INPS entro e non oltre il 31 marzo 2022. A comunicarlo è l'Istituto con il messaggio n. 1060 del 7 marzo 2022, diretto a una ristretta cerchia di datori di lavoro ai quali concede di accedere, in luogo delle tutele emergenziali, alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) secondo le regole di cui al D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, applicabili fino al 31 dicembre 2021, relativamente ai periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già scaduti.
Vediamo quali sono i datori di lavoro che possono fruire della dilazione ma che saranno tenuti a versare il contributo addizionale.
CIGO per il settore tessile: novità del decreto Fiscale
L’articolo 11, comma 2, del decreto Fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha previsto un ulteriore periodo di massimo 9 settimane di trattamenti di CIGO COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
L'INPS, con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, ha chiarito come e quando i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati potevano ricorrere al nuovo periodo di CIGO emergenziale, istituendo la nuova causale denominata “COVID 19 - DL 146/21” per la presentazione della domanda di concessione dei trattamenti.
Con l'occasione era stato poi chiarito che, per richiedere il nuovo periodo di CIGO emergenziale previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro in argomento:
1) dovessero risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), a prescindere dalla durata di quest’ultimo;
2) potevano accedere al nuovo periodo di CIGO previsto dal decreto Fiscale solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del decreto Sostegni-bis.
Per la presentazione delle domande relative ai periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021” e rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale era stato fissato il termine del 31 dicembre 2021.
CIGO per il settore tessile: nuovo termine per le domande
L'INPS rileva che, a causa di dubbi interpretativi generati dalla lettura della disposizione di legge e successivamente chiariti dalla circolare n. 183/2021, prima della pubblicazione della circolare in parola molti datori di lavoro del settore tessile hanno trasmesso domanda di cassa integrazione ordinaria utilizzando una causale errata.
Esclusivamente per questi datori di lavoro:
1) appartenenti al settore delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili,
2) che, avendo proposto domanda di accesso alla CIGO del decreto Fiscale (articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021) anteriormente al 10 dicembre 2021 (data di pubblicazione della circolare n. 183/2021), ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto Sostegni-bis (articolo 50-bis, comma 2),
le istanze di cassa integrazione ordinaria dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.
CIGO per il settore tessile: presentazione tardiva
In caso di invio tardivo (dal 1° aprile 2022 in poi) l'INPS chiarisce che troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.Lgs n. 148/2015. Pertanto:
- l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita che, sottolinea l'Istituto, costituisce imponibile contributivo.
CIGO per il settore tessile: regole da applicare
L'INPS, infine, ricorda che alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) in oggetto si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.Lgs n. 148/2015, ma, in considerazione del periodo interessato, la stessa andrà applicata nella formulazione pre-riforma (legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato e integrato dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 e circolare n. 18/2022).
Pertanto, a titolo di esempio, si applicano le seguenti regole:
- l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015);
- l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.Lgs n. 148/2015);
- l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione;
- l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto;
- l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs n. 148/2015.
Non è ammissibile la causale connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Inoltre, con riguardo alla informazione e consultazione sindacale, è considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta.
Con riferimento alle modalità di pagamento, infine, si applicano le regole di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 148/2015.
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