CIGO. La circolare dell'INPS analizzata dai CdL

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CIGO. La circolare dell'INPS analizzata dai CdL

Con la circolare n. 24 del 4 dicembre 2015, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato la CIGO, come disciplinata dal D.Lgs. n. 148/2015, a seguito dell’uscita della circolare esplicativa dell’INPS del 2 dicembre.

La Fondazione, evidenzia che l’Istituto, in realtà, non ha fornito i necessari chiarimenti su aspetti nevralgici del provvedimento lasciando professionisti e imprese ancora nell’incertezza.

Giornate di effettivo lavoro

Il Ministero del Lavoro nella sua circolare n. 24/2015, intende per giornate di “effettivo lavoro” quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.

Fanno notare, però i Consulenti, che l’INPS con la circolare n. 197/2015 ha riprodotto quanto già anticipato dal Ministero del Lavoro anche se recentemente lo stesso Istituto (vedi circolare n. 54/2015), a proposito della NASpI, ha interpretato diversamente il requisito del “lavoro effettivo”.

Inoltre, con l’attuale interpretazione, vengono ad essere penalizzati  i lavoratori di aziende che adottano la settimana corta rispetto a quelle che adottano la settimana di lavoro ordinaria.

Conteggio delle 52 settimane

Ulteriore criticità che la circolare evidenzia è quella relativa al periodo intertemporale per il conteggio delle 52 settimane tra vecchia e nuova normativa che non è disciplinato dalla norma ma l’INPS, nella sua circolare ha specificato che:

  • qualora l’istanza sia stata presentata ante 24/09/2015, i periodi autorizzati, anche precedenti a tale data ed estesi a periodi successivi, rientrano nel computo massimo delle 52 settimane ma non nel calcolo del periodo massimo complessivo nel quinquennio mobile;
  • qualora, l’istanza sia stata presentata successivamente al 24/09/2015 ma riguardi anche periodi precedenti autorizzati, il lasso di tempo successivo alla data di entrata in vigore sarà computabile nel limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile e nell’altro limite previsto dall’art. 5 ovvero laddove si precisa, sempre in materia di CIGO, che il numero massimo di ore autorizzabili è pari ad un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile prendendo a riferimento tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.
Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 3 dicembre 2015 - INPS. Istruzioni su CIGO e CIGS – Redazione eDotto

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