CIGD, indennità ad hoc per chi non ha diritto alla NASpI
Pubblicato il 24 giugno 2020
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Nuova indennità per i lavoratori che, dopo aver terminato il periodo di cassa integrazione guadagni in deroga, non hanno diritto alla NASpI. In particolare, l’agevolazione economica riguarda esclusivamente chi è stato in CIG in deroga nel periodo compreso dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Per questi ultimi, infatti, è concesso un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di dodici mesi. La fruizione, in ogni caso, deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Ne dà notizia l’INPS, con la circolare n. 75 del 22 giugno 2020, attuando l’art. 87 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).
Indennità al termine della CIGD, a chi si applica?
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Vi rientrano anche:
- gli apprendisti;
- i lavoratori somministrati.
Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.
Da specificare, inoltre, che ai lavoratori beneficiari dell’agevolazione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare al MLPS e all'ANPAL.
Indennità al termine della CIGD, verifica della disponibilità finanziaria
Le Regioni e le Province autonome concedono l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Pertanto, le Regioni e le Province autonome dovranno:
- completare il processo per la quantificazione delle risorse residue;
- dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui all’art. 1, co. 251, della L. n. 145/2018.
A tal fine, le Regioni e le Province autonome provvederanno a inoltrare all’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine ai seguenti punti:
- completamento della decretazione per gli anni 2014/2018;
- presenza, nella banca dati dell’Istituto (“SIP”), di tutti i decreti di concessione;
- assunzione della responsabilità finanziaria sulla gestione delle eventuali situazioni di sospensione o di contenzioso.
Successivamente le Regioni e le Province autonome, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine, le stesse dovranno inviare alla Direzione regionale INPS territorialmente competente, a mezzo PEC, le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:
- la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le politiche attive del lavoro, applicate a far data dal 1° gennaio 2019, comunicato al MLPS e all'ANPAL;
- l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati.
Indennità al termine della CIGD, concessione dell’indennità
Le Regioni e le Province autonome, ricevuta la valutazione positiva in ordine alla sostenibilità finanziaria da parte dell’Istituto, a mezzo PEC, potranno procedere all’emanazione del decreto di concessione. La trasmissione all’INPS del decreto di concessione avverrà esclusivamente per il tramite del “SIP”, utilizzando il numero di decreto convenzionale “19251”.
Indennità al termine della CIGD, modalità di pagamento
Il pagamento dell’indennità è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga.
Per erogare l’indennità le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione/Provincia autonoma la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione, il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio INPS.
- edotto.com – Edicola dell’8 giugno 2020 - Aziende plurilocalizzate, semplificata la domanda di CIGD – Bonaddio
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