CIG in deroga. Anzianità di almeno 12 mesi e previo utilizzo delle ferie residue

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Il Decreto Interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014 sui nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia, prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente possa essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati - subordinatamente al possesso di un'anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

I lavoratori devono essere sospesi dal lavoro o effettuare prestazioni di lavoro a orario ridotto, per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per le seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;

- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;

- crisi aziendali;

- ristrutturazione o riorganizzazione.

In nessun caso la CIG in deroga potrà essere concessa quando vi è cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa e potranno richiedere il trattamento solo le imprese di cui all’articolo 2082 del codice civile.

Allo stesso tempo, la Cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno in corso non potrà essere goduta dai dipendenti degli studi professionali, nonostante le risorse siano state prelevate anche dai Fondi interprofessionali per la formazione continua (92,4 milioni di euro). 

La procedura

La domanda va presentata telematicamente all’INPS e alla Regione, corredata dall’accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorrerà dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

L’utilizzo degli strumenti di flessibilità

Il Decreto prevede, altresì, che, per poter fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa dovrà avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue.
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