Chiarimenti sull’uso del titolo professionale, del logo e del marchio dei CdL

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Chiarimenti sull’uso del titolo professionale, del logo e del marchio dei CdL

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO), con la circolare n. 1184 del 25 luglio 2024, ha rilasciato importanti precisazioni sull’uso del titolo professionale, del logo e del marchio.

Utilizzo del titolo professionale

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12, il titolo di “Consulente del Lavoro” può essere conferito esclusivamente ai professionisti e alla società iscritte all’Albo di cui all’articolo 8 della medesima legge. Pertanto, tale titolo non può essere utilizzato da altri soggetti che, pur “autorizzati” a svolgere adempimenti in materia lavoristica, non rientrano in queste categorie.

Tesserino DUI

Tutti i Consulenti del Lavoro devono possedere il tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente un certificato di autenticazione CNS, un certificato di firma digitale e la qualifica del titolare come appartenente all’Ordine dei CdL. Il tesserino è altresì necessario per il riconoscimento univoco da parte degli enti previdenziali, assistenziali e altre amministrazioni pubbliche.

L’utilizzo del marchio e del logo

Il marchio e il logo dei Consulenti del Lavoro sono elementi distintivi fondamentali per rappresentare i singoli professionisti e l'intera categoria. Il logo dei Consulenti del Lavoro si ispira ad un triangolo, rappresentato dall’intersezione di tre differenti gruppi di barre, ciascuna composta da tre elementi.

Questa figura esprime la triangolazione tra consulente, società e lavoro.

L'utilizzo di questi simboli, identitari della categoria professionale, è regolamentato sin dalla loro creazione dalla delibera n. 67 del 19 settembre 1995, adottata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (CNO), dal manuale d’uso redatto dallo stesso Consiglio ed infine, nel 1997, con la definitiva registrazione del marchio a nome del CNO.

Altresì, i professionisti iscritti all’Ordine, sono tenuti a utilizzare il logo unicamente con la scritta “Consulenti del Lavoro” nel font autorizzato, senza alcun colore, per diffondere l’immagine del proprio studio sia a livello professionale che pubblicitario.

I colori del logo sono utilizzati per indicare specifiche istituzioni:

  • il marchio con la barra superiore verde indica il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
  • il marchio con la barra superiore gialla indica il Consiglio Provinciale dell’Ordine;
  • il marchio con la barra superiore blu indica l’ENPACL;
  • il marchio con la barra superiore rossa può essere utilizzato unicamente dagli organismi istituzionali (ad esempio le Fondazioni).

Utilizzo improprio del marchio e del logo

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine si impegna a contrastare l’abusivismo professionale, a garantire che la concorrenza tra gli iscritti alla categoria avvenga nel rispetto della deontologia professionale e a vigilare sull'uso corretto dei segni distintivi da parte di iscritti e terzi.

Si rammenta che l’uso improprio o la registrazione di marchi identici o simili a quelli del Consiglio Nazionale dell’Ordine o degli enti di categoria sarà perseguito legalmente dalle Autorità competenti e potrà comportare sanzioni disciplinari per gli iscritti che continuano a violare i criteri di utilizzo soprarichiamati. Il CNO fissa in 60 giorni dall’emanazione della presente circolare, il periodo entro il quale tutti i destinatari devono allinearsi ai principi indicati.

 

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