Chiarimenti sulle spese di rappresentanza e loro deducibilità
Pubblicato il 01 agosto 2009
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Con la circolare n. 32 di ieri, Assonime commenta le istruzioni diramate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34 del 13 luglio 2009 in merito alla nuova disciplina fiscale delle spese di rappresentanza. I principali temi trattati riguardano la definizione delle spese di rappresentanza, l’individuazione di tipologie di spese che non si considerano tali, i criteri e i limiti alla deducibilità dal reddito d’impresa.
Relativamente alla qualificazione, la circolare n. 32 ribadisce che le spese di rappresentanza devono avere un carattere di gratuità e cioè devono intendersi tutte quelle spese che si presentano come erogazioni di beni e servizi effettuate a titolo gratuito a terzi. Il concetto espresso dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E/2009 è risultato troppo rigido con il rischio che l’ufficio possa sindacare le scelte gestionali dell’imprenditore. Così, rispetto al documento agenziale citato, nella circolare di ieri si prendono le distanze per quanto riguarda il concetto di inerenza.
Assonime ritiene, infatti, che il requisito dell’inerenza deve essere parametrato alla natura qualitativa e non quantitativa delle spese. Se il requisito dell’inerenza venisse definito sulla base dei limiti quantitativi non si comprenderebbe l’esistenza di alcuni specifici limiti di deducibilità secondo cui le spese di rappresentanza hanno limiti da individuare caso per caso in rapporto all’ammontare dei ricavi dell’impresa. L’Associazione concorda, così, con l’Agenzia sul fatto che nel caso di spese di albergo e ristorante sia da applicare per primo il limite di cui all’articolo 109 del tuir.
La circolare illustra, inoltre, i riflessi di tale normativa sull’indetraibilità dell’Iva assolta per gli acquisti di beni e servizi che costituiscono spese di rappresentanza. Senza aggiungere commenti, Assonime riprende quanto già affermato dall’agenzia delle Entrate circa la possibilità di rettificare in dichiarazione eventuali detrazioni effettuate durante il 2008, che dopo l’intervento del Dm 19 novembre 2008, sono divenute indebite, il tutto senza sanzioni o interessi.
Roberta Moscioni
- Il Sole 24 Ore, p. 23 – Inerenza a valutazione ridotta – Gaiani
- ItaliaOggi, p. 26 – Inerenza con paletti troppo rigidi – Villa
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