Chiarimenti sulla Gestione separata INPS/INARCASSA

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Con la circolare n. 72 del 10 aprile 2015, l’INPS ha fornito chiarimenti per la corretta individuazione dell’ente competente in materia di previdenza, per i liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere o architetto.

Chiarisce l’Istituto che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1 del TUIR, sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure allorquando il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.

Tuttavia, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, l’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività in concreto svolta dal professionista, anche se non espressamente riservata, determina l’inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale, sulla quale calcolare il contributo soggettivo obbligatorio e quello integrativo dovuto all’Ente previdenziale di categoria.

La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale determina difficoltà, per alcune figure professionali, nell’individuazione dell’Ente previdenziale di riferimento e per questo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’INPS ha riportato una tabella nella quale ha individuato le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

Chiarisce, infine, la circolare che, per entrambe le forme assicurative, vale la “regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa attività l’iscrizione all’INARCASSA esclude l’iscrizione alla Gestione Separata INPS e viceversa.
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