Chiarimenti sulla applicabilità del beneficio fiscale ai prestiti aziendali per la prima casa

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Con la risoluzione n. 46/E/2010 l’agenzia delle Entrate si esprime in merito all’applicabilità del beneficio fiscale ai prestiti aziendali, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir.

La citata disposizione normativa prevede che, in caso di concessione di prestiti agevolati ai propri dipendenti, si calcola, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, "il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

Nel caso di specie, la Fondazione istante precisa che le aziende che vogliono concedere prestiti agevolati ai propri dipendenti spesso non sono in grado di offrire condizioni di finanziamento vantaggiose, così lasciano agli stessi dipendenti la facoltà di scegliere l’istituto di credito di fiducia. Le stesse aziende si limitano a provvedere all'erogazione di un contributo in conto interessi direttamente sul conto del lavoratore.

L'istante chiede se l'agevolazione di cui al citato articolo 51 del Tuir si applica anche alla somma devoluta dall'azienda al proprio dipendente, a copertura di una quota degli interessi maturati.

Con la nuova interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate si supera una precedente linea di pensiero secondo cui affinchè la concessione di prestito ai propri dipendenti goda dei benefici fiscali è necessario che venga stipulata una convenzione con un istituto di credito in base alla quale il datore di lavoro si accolla una quota degli interessi relativi al prestito erogato al dipendente, provvedendo a corrispondere direttamente alla banca il relativo ammontare. Di conseguenza, l’importo corrispondente alla quota interessi di cui si è fatto carico il datore di lavoro non entra nella disponibilità del dipendente e la banca addebita a quest’ultimo la rata del prestito al netto del suddetto ammontare.

Secondo la risoluzione n. 46/E, il suddetto beneficio fiscale è riconosciuto anche nel caso in cui sia lo stesso lavoratore a scegliere l’istituto di credito di sua fiducia e il datore di lavoro riconosce il contributo direttamente al lavoratore, purchè venga conservata la finalità di abbattere gli interessi del mutuo. Resta a carico dell’azienda l’indicazione nel modello 770 (cod. AH) dell’importo del contributo, insieme agli altri eventuali compensi in natura concessi ai propri dipendenti.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 33 – Mutui concessi dal datore con un contributo diretto – De Fusco

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