Chiarimenti sul nuovo sistema di tassazione dei fondi comuni

Pubblicato il



A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime di tassazione dei fondi comuni d’investimento di diritto italiano, a partire dal 1° luglio scorso, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con un documento di prassi per fare il punto sulla riforma della fiscalità del risparmio gestito in monte, così come disciplinato dal decreto mille proroghe dello scorso anno (dl 225/2010).

Con la circolare n. 33/E/2011, l’Amministrazione finanziaria ha sciolto i dubbi di tutti gli operatori alle prese con il nuovo regime fiscale, che prevede che per i fondi italiani e per quelli ad essi equiparati (fondi lussemburghesi storici) - a partire dal 1° luglio 2011 - venga abrogato il regime di tassazione dei redditi del fondo basato sul principio della maturazione spostando il momento della tassazione alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, come già avviene per i fondi istituiti all’estero. Cioè, sul risultato maturato dalla gestione del fondo non è più dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50% e il prelievo viene applicato in capo ai partecipanti nella fase in cui percepiscono i proventi.

Le modifiche normative indicate si applicano:

- agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) con sede in Italia, esclusi i fondi immobiliari;

- agli Oicr con sede in Lussemburgo e sono già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

Nello specifico, la riforma del risparmio gestito si applica agli organismi italiani che possono investire in strumenti finanziari quotati e non in un mercato regolamentato, depositi bancari di denaro, crediti e titoli rappresentativi, altri beni, sempre diversi dagli immobili, per cui esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni sei mesi. Rientrano nel nuovo regime anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate.

Ne sono esclusi, invece, i fondi immobiliari il cui regime fiscale rimane quello contenuto nel decreto legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2011 e nell’articolo 32 del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come da ultimo modificato dal Dl Sviluppo. Restano fuori anche le forme di previdenza complementare per le quali i redditi dalle stesse percepiti rimangono assoggettati al regime fiscale dettato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che prevede la tassazione del risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta nella misura dell’11%.

La circolare specifica, inoltre che la ritenuta del 12,50% è applicata a titolo d’acconto nei confronti di imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa; società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti in Italia; stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti non residenti. La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES. A nessuno di tali soggetti spetta alcun credito d’imposta in quanto non essendo più il fondo soggetto ad imposta sostitutiva non si realizzano fenomeni di doppia imposizione.

Per l’Agenzia la riforma sul prelievo fiscale sui fondi si è resa necessaria per porre fine alla differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e la tassazione subita dagli organismi di diritto italiano che investono in strumenti finanziari.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 27 – Minusvalenze certificate con rimborso parziale – Barbagelata
  • ItaliaOggi, p. 31 – Il 12,50% sui fondi in oro - Vedana
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 27 – Fondi plurimi esenti da Ires - Piazza

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito