Chiarimenti per eseguire correttamente i riallineamenti contabili del periodo transitorio

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La Finanziaria 2008 ha rappresentato un cambio di rotta per i soggetti Ias, che con il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 hanno scelto di passare dal vecchio principio del doppio binario a quello della “derivazione rafforzata”. Un passaggio che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si rende possibile grazie al riallineamento delle differenze fra valori contabili e fiscali. Il nuovo sistema prevede la piena rilevanza fiscale dei criteri di “qualificazione, imputazione temporale e classificazione” adottati nei bilanci Ias, e comporta l’abbandono del principio di “neutralità” secondo cui principi contabili differenti non potevano portare a imponibili differenti, modificando così l’articolo 83 del Tuir. Il nuovo sistema della “derivazione rafforzata” non elimina, però, tutte le possibili divergenze tra i valori civili e quelli fiscali, dato che anche le nuove disposizioni fiscali mantengono alcuni disallineamenti di tipo “strutturale”, causati sia da norme specificatamente rivolete ai soggetti Ias, sia dalla norma prevista dal Dm n. 48/2009 che preserva le disposizioni del Testo Unico sui limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o che “detassano” componenti positivi o anche che prevedono forme di “rateazione”.

Il passaggio da un regime fiscale ad un altro non può avvenire senza rischi di doppie imposizioni o salti d’imposta. A tal fine, è intervenuta anche l’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 2009. Il documento di prassi ha proprio lo scopo di illustrare il complesso regime transitorio che si è venuto a instaurare chiarendo quali tipi di divergenze è possibile annullare e illustrando il regime transitorio previsto per le operazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2008. A tal proposito, si rinvia all’articolo 15 del Dl n. 185/2008, che ha stabilito (proprio per evitare i rischi tipici del regime transitorio) che le nuove disposizioni esplicano effetti solo con effetto ai componenti reddituali e patrimoniali “rilevanti in bilancio” a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tutto ciò non ha messo al riparo da incomprensioni e difficoltà le imprese Ias, che hanno dovuto continuare a gestire il doppio binario fino a completo assorbimento delle divergenze che si sono create anteriormente al 2008. Per facilitare la gestione di tali disallineamenti, lo stesso articolo 15 ha previsto la possibilità di riallineare - attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva – le differenze fra valori civili e fiscali esistenti per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, al 1° gennaio 2009 (all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per gli altri). La circolare n. 33/E/2009 nell’esaminare il regime transitorio ha tralasciato, però, alcuni punti critici sui quali gli addetti ai lavori ancora chiedono delucidazioni. In particolare, meriterebbe un approfondimento il tema del ripristino del valore di bilancio dell’avviamento, con specifico riferimento al caso del leasing.

Roberta Moscioni

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 - Strumenti finanziari con iter particolare

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