Dl Rilancio. Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sugli artt. 124 e 125
Pubblicato il 14 luglio 2020
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10 luglio 2020, n. 20, fornisce chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Amministrazione Finanziaria relativamente ai crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ai sensi dell’art. 120, comma 1, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
La misura introdotta dall’art. 120 è riconosciuta «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico […] alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore», precisando che la stessa spetta per le spese di riapertura delle attività individuate nell’allegato 1 e in base alla classificazione ATECO.
Il credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili e sostenute nell’anno 2020, anche prima della data di entrata in vigore del decreto e sino ad un massimo di 48.000 euro e utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 a partire dal 01/01/2021 ovvero ceduto entro il 31/12/2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
Diversamente, ai sensi dell'art. 125 è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nella misura del 60% e per un massimo di 60.000 euro delle spese sostenute nell’anno in corso, al fine di favorire il contenimento dell’epidemia ovvero eliminare o ridurre la presenza del virus.
Il predetto credito, oltreché essere compensato nel modello F24 ovvero ceduto anche parzialmente ad altri soggetti, può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
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