Cfp imprese turistiche-ricettive, pronti i codici per la restituzione spontanea

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Cfp imprese turistiche-ricettive, pronti i codici per la restituzione spontanea

Il decreto Rilancio ha previsto l’istituzione di un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, fortemente danneggiate dalle misure restrittive messe in campo dal Governo per fornteggiare la pandemia da Covid-19.

Con successivo decreto ministeriale del 24 agosto 2021 sono state disciplinate le disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate sul fondo e con una successiva convenzione sottoscritta il 10 dicembre 2021 con l’Agenzia delle Entrate è stato definito il procedimento di gestione delle attività di erogazione del contributo in favore delle imprese turistico-ricettive.

A seguito dei controlli effettuati sulla reale spettanza dei contributi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 7/E72022, con la quale ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto versati, ma non spettanti.

I codici tributo per la restituzione di quanto erogato mediante accredito su conto corrente dalla stessa Agenzia, nonché per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite modello F24 Elide, sono:

  • 8140” – “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
  • “8141” – “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”;
  • “8142” – “Contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 6, c. 3, DM 24 agosto 2021, prot. n. SG/243”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  1. nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

  2. nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8140, 8141 oppure 8142); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

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