Cessioni quote sociali, ad ogni trasferimento la sua Imposta di registro

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Ai fini della tassazione, l’atto di cessione di quote sociali che contiene una pluralità di trasferimenti sconta tante imposte di registro, in misura fissa, quante sono le disposizioni di trasferimento di quote contenute nel documento, ai sensi dell'art. 21, primo comma, del Dpr n. 131/86.

Lo precisa la risoluzione n. 35/E del 2 aprile 2015, che l’Amministrazione finanziaria ha dovuto emanare a seguito delle numerose controversie sorte proprio a causa del comportamento di molti contribuenti, che erano soliti assoggettare ad un’unica imposta fissa tutti i trasferimenti presenti nello stesso documento, portati alla registrazione ma riferiti a più cessioni di quote sociali, in relazione ai quali gli uffici lamentavano appunto la mancata applicazione di più imposte in misura fissa.

L’Agenzia richiama l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le cessioni di quote verso uno o più cessionari, anche se contenute nello stesso atto, sono da considerare come disposizioni negoziali distinte che non necessariamente derivano le une dalle altre.

Di conseguenza, ciascuna di tali cessioni di quote sociali rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’Imposta di registro (art. 21 c. 1, Dpr 131/1986).

In molti casi, ha specificato la Corte, in situazioni simili ricorre un collegamento negoziale tra distinte pattuizioni autonome e non un negozio complesso, come accade:

quando un unico cedente cede la sua quota a una pluralità di cessionari;
quando una pluralità di cedenti cedono le loro quote a un unico cessionario;
quando una pluralità di cedenti cedono le loro quote a una pluralità di cessionari.

In tali fattispecie – ribadisce la risoluzione 35/E/2015 – ciascuna cessione di quota contenuta nell’atto rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
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  • ItaliaOggi, p. 26 - Cessioni di quote sociali, il registro si moltiplica - Rosati

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