Cessioni da soggetto non residente, fattura elettronica non obbligatoria
Pubblicato il 18 novembre 2022
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Le cessioni dei beni effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma qui non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria, dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche nel rispetto delle disposizioni normative previste dal nostro ordinamento.
La precisazione è stata resa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 557 del 17 novembre 2022.
L’Istanza è stata sollevata da una società non stabilita in Italia, ma ivi identificata ai fini Iva mediante rappresentante fiscale, che effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti nella Repubblica di San Marino. La società si rivolge all’Amministrazione finanziaria per chiedere se ha o meno l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti di tali soggetti.
Soggetto identificato in Italia, ma non residente senza obbligo di fattura elettronica
La risposta n. 557/2022 chiarisce che per la società in questione non si applica tale obbligo, ma dovranno comunque essere emesse fatture in forma cartacea.
A sostegno di tale conclusione viene richiamato l'articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, che impone l'obbligo della fatturazione elettronica via Sdi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti “residenti o stabiliti” nel territorio dello stato.
L’Agenzia ricorda, inoltre, come, in ossequio alla decisione di autorizzazione del Consiglio Ue, l'iniziale formulazione della norma è stata corretta proprio allo scopo di escludere dall'obbligo i soggetti semplicemente “identificati” in Italia, direttamente o tramite rappresentante fiscale.
Nell'ambito dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica si pone anche il decreto ministeriale 21 giugno 2021, con cui sono stati disciplinati gli scambi con la Repubblica di San Marino.
La successiva estensione dell'obbligo alle cessioni di beni oggetto di scambio con la repubblica di San Marino, poi, ha fatto salvi i casi in cui la legge esclude l'obbligo della fatturazione elettronica, tra i quali rientra, appunto, l'ipotesi di soggetti non stabiliti né residenti, ma soltanto identificati ai fini Iva in Italia.
Pertanto, non esiste alcun obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni verso San Marino effettuate da una società identificata ai fini IVA dal rappresentante fiscale, ma non stabilità né residente in Italia.
Di conseguenza, se il soggetto sceglie volontariamente di non documentare gli scambi con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, dovranno essere emesse fatture cartacee.
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