Cessioni bonus edilizi. Recepite le ultime novità
Pubblicato il 13 giugno 2022
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Emanate nuove istruzioni in merito alla cessione del credito bonus edilizi dopo le modifiche operate per il 2022 dai Decreti Sostegni-ter (DL n. 4/2022) e Aiuti (DL n. 50/2022).
Con il provvedimento prot. 2022/202205 del 10 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sulla comunicazione a seguito delle novità introdotte, modificando il precedente atto del 3/2/2022.
Cessioni per bonus edilizi: le novità
Vediamo gli aggiornamenti che sono intervenuti in materia di crediti d‘imposta del 110% e per interventi su edifici che danno diritto a bonus.
L’articolo 28 del DL n. 4/2022, convertito, ha previsto la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari nonché che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è stato attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Successivamente, il Decreto Aiuti ha stabilito che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Viste le dette modifiche, si è reso necessario aggiornare il precedente provvedimento prot. 35873 del 3 febbraio 2022.
Adeguamento su cessione di bonus edilizi. Piattaforma aggiornata
Innanzitutto, il provvedimento del 10 giugno elimina dal precedente atto le parole “senza facoltà di successiva cessione” e conferma che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ovvero, nei casi di opzione per le rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
N.B. Il nuovo provvedimento dispone che tali comunicazioni possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile. Dopo tale data vige il divieto di annullamento o sostituzione delle stesse.
Per quanto riguarda, invece, cessionari e fornitori, si stabilisce che devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, attraverso la “Piattaforma cessione crediti” del sito dell’Agenzia, che è stata opportunamente aggiornata.
In più, per le comunicazioni relative a crediti dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo la scelta della fruizione in compensazione. Tale scelta deve essere indicata per ciascuna rata annuale, che può avvenire anche in più soluzioni.
Ulteriori cessioni dei crediti
Completamente sostituito il paragrafo 6 del provvedimento del 3 febbraio 2022 dedicato alle ulteriori cessioni dei crediti d’imposta.
In alternativa alla compensazione, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla esatta ricezione della comunicazione:
- i fornitori possono cedere i crediti relativi agli sconti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione verso i soggetti qualificati che, a loro volta, possono effettuare un’altra sola cessione ad altri soggetti qualificati;
- se la comunicazione è inviata entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, i quali possono cedere i crediti in favore di altri soggetti qualificati;
- i soggetti qualificati, cioè banche, società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato”, possono sempre effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.
Le predette cessioni potranno essere comunicate mediante l’apposita piattaforma a partire dal prossimo 15 luglio 2022.
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