Cessioni all’esportazione senza transito in Italia non imponibili ai fini Iva

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Una società che effettua trasporto di materiali lapidei da un Paese Ue verso l’Arabia Saudita si è rivolta al Fisco per conoscere l’esatto regime Iva da applicare alle citate cessioni di beni, specificando che esse avvengono senza transitare per il territorio italiano e tramite un intermediario, in virtù di un mandato senza rappresentanza. Nello specifico il quesito riguardava il trattamento Iva delle prestazioni connesse al trasferimento dei beni e l’eventuale obbligo di presentazione del modello Intrastat per i servizi ricevuti da soggetti comunitari.

Il Fisco, con la risoluzione n. 134 del 20 dicembre 2010, abbraccia la tesi della società istante.

L’agenzia delle Entrate ribadisce che l’operazione principale consiste nel trasferimento di un bene da uno Stato membro verso un Paese extra-Ue e pertanto è qualificabile come una cessione all’esportazione. Tale operazione trova riscontro in una norma comunitaria e precisamente nell’articolo 146, par. 1, lettera a), della Direttiva 2006/112/CEE, che considera tali “le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità”.

Avendo qualificato in tal modo l’operazione principale, per l’Agenzia diventa facile individuare il trattamento Iva da applicare. Di fatti, considerato che si tratta di una prestazione di trasporto di beni collegata ad una cessione all’esportazione, la stessa prestazione gode del regime agevolato di cui all’articolo 9, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, che considera, tra l’altro, non imponibili “i trasporti relativi a beni in esportazione”.

Riguardo agli adempimenti formali, cioè le modalità di fatturazione e informazione, la risoluzione n. 134/E precisa che rientrando l’operazione citata tra quelle non imponibili in Italia, per la stessa non sussiste l’obbligo di includerla negli elenchi Intrastat. Cioè, prevale il principio secondo cui tale obbligo non sussiste per le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato in cui è stabilito il destinatario. Infine, il committente nazionale è tenuto all'autofatturazione, anche se l'operazione è non imponibile.
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