Cessione di calciatore professionista, operazione soggetta a Irap
Pubblicato il 30 gennaio 2023
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Le cessioni dei calciatori professionisti prima della scadenza del contratto generano plusvalenza? Sono soggette ad Irap?
La Corte di cassazione ha dato risposta a tali interrogativi con ordinanza n. 2376 del 26 del 26 gennaio 2023, pronunciata nell'ambito di una causa avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di Irap da parte di una società sportiva.
Quest'ultima, in particolare, aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso, deducendo di aver provveduto al versamento dell’imposta in relazione ad operazioni di cessione dei diritti alla prestazione di calciatori, sull’erroneo presupposto che queste generassero plusvalenze soggette a tassazione, mentre - a suo dire - dette operazioni comportavano unicamente la risoluzione del contratto originario con il calciatore, cui aveva fatto seguito la conclusione di un nuovo contratto con una diversa società.
I giudici delle Commissioni tributarie, di primo e secondo grado, ne avevano accolto le ragioni, di tal ché l'Amministrazione finanziaria si era rivolta alla Suprema corte, denunciando una violazione di legge e assumendo che l’operazione di cessione dell’atleta professionista doveva essere ricondotta, in realtà, allo schema tipico della cessione del contratto.
Secondo la difesa della ricorrente, la società acquirente subentra alla precedente, con il consenso del professionista, in tutti gli obblighi e i diritti connessi.
Plusvalenze e calciomercato, le precisazioni della Cassazione
Il Collegio di legittimità, dopo una disamina sulla disciplina di riferimento, ha giudicato fondato l'assunto dell'Agenzia delle Entrate accogliendo, sul punto, il ricorso di questa.
Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un’altra - si legge nell'ordinanza della Cassazione - se disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto, nei termini previsti dall’art. 5, secondo comma, della Legge n. 91/1981.
Esso, quindi, dal punto di vista fiscale, rappresenta un’operazione equiparabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza e, dunque, soggetta ad Irap.
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