Cessione del TFR in garanzia pagato dall’INPS

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Cessione del TFR in garanzia pagato dall’INPS

Con messaggio n. 2506 del 22 giugno 2018, l’INPS ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito il servizio “Notifica cessione TFR in garanzia”, che consente di ricevere le notifiche da parte degli utenti esterni ed è rivolto a società finanziarie, banche ed assicurazioni che siano cessionarie del credito per TFR quale garanzia nell’ambito di contratti di finanziamento stipulati con lavoratori dipendenti del settore privato.

A tal proposito, si rammenta che il pagamento del TFR ai lavoratori subordinati del settore privato è generalmente di competenza del datore di lavoro ma nei casi sottoelencati l’obbligo grava sull’INPS:

  • intervento del Fondo di Garanzia del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro;
  • pagamento diretto della quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria, in caso di incapienza dei contributi dovuti nel mese dal datore di lavoro rispetto al TFR da erogare;
  • residui casi di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Considerate le finalità per le quali è realizzato il servizio, gli utenti potranno decidere quando e se notificare i contratti di finanziamento con garanzia del TFR.

La notifica viene effettuata registrando nella banca dati alcune informazioni essenziali relative al lavoratore cedente ed al datore di lavoro, la data di stipula del contratto, la data di scadenza del finanziamento, i soggetti che hanno prestato l’assicurazione rischio vita e la garanzia rischio impiego, nonché allegando la copia in formato elettronico del contratto.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 26 aprile 2018 – Modificato il “Modulo TFR 2” per la scelta di destinazione – Schiavone

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