Cessione del credito, eliminato il codice per remissione in bonis

Pubblicato il



Cessione del credito, eliminato il codice per remissione in bonis

Con la risoluzione n. 18 del 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'eliminazione del codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”, dal modello F24

Il codice in questione, che doveva essere riportato nel modello F24 Elide, era utilizzato per effettuare, tramite la procedura di remissione in bonis, il pagamento della sanzione ridotta nel caso di omessa trasmissione della comunicazione relativa alla scelta dello sconto in fattura o alla prima cessione del credito derivante dai bonus edilizi. 

Vecchie istruzioni per il versamento della sanzione tramite Modello F24 ELIDE

Infatti, con la risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022 sono state fornite indicazioni per effettuare il pagamento, tramite il modello F24 ELIDE, della sanzione necessaria per usufruire della procedura di remissione in bonis, prevista dall'articolo 2, comma 1, del DL 2 marzo 2012, n. 16. Questa sanzione riguardava l'invio della comunicazione relativa alla scelta dello sconto in fattura o alla prima cessione del credito riferiti alle detrazioni spettanti per interventi edilizi, come stabilito dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare, nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” doveva essere inserito il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquisito il credito, insieme al codice identificativo “10” (denominato “cessionario/fornitore”) da indicare nel campo apposito.

Modifiche al Modello F24 per eliminazione della remissione in bonis

Le modifiche al modello recepiscono quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che prevede che le norme previste dall'articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012, convertito, non trovano applicazione riguardo all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate in merito all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Questo include anche le comunicazioni relative alla cessione delle rate residue non utilizzate delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

In sintesi, il decreto-legge n. 39/2024 abolisce la possibilità di inviare in ritardo la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguardo agli importi relativi alla cessione del credito o allo sconto in fattura oltre le scadenze previste. 

Fino al 2024, questa opzione era consentita grazie alla procedura della remissione in bonis, che permetteva di trasmettere la comunicazione in ritardo a condizione che fosse inviata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.  Per ogni nuova comunicazione tardiva era previsto il pagamento di una sanzione pari a 250 euro, da applicare a ciascuna comunicazione riferita alle diverse tipologie di interventi effettuati. 

Soppressione del Codice Identificativo “10”

Alla luce di quanto detto, con la risoluzione n. 18/E/2025 si dispone l'eliminazione del codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito