Cessazione della latitanza non comunicata, notifica comunque valida
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 maggio 2014
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Verifica delle informazioni sulla latitanza in capo alla polizia giudiziaria
E' compito della polizia giudiziaria a cui spetti l'esecuzione delle ricerche di una persona in stato di latitanza, di procedere alla costante verifica di tutte le informazioni desumibili anche dai sistemi informativi nazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedente l'eventuale arresto avvenuto all'estero della persona ricercata.In ogni caso, l'eventuale cessazione dello stato di latitanza a seguito di arresto dell'imputato avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni eseguite nelle forme previste per l'imputato latitante qualora essa non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente.
E' quanto sottolineato dalle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 18822 del 7 maggio 2014.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Lo status di latitante non richiede ricerche all'estero – Maciocchi
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