CIG in deroga. Cessazione degli effetti finanziari delle autorizzazioni regionali

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CIG in deroga. Cessazione degli effetti finanziari delle autorizzazioni regionali

Con messaggio n. 3156 del 10 agosto 2018, facendo seguito al suo messaggio n. 347/2018, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’invio nel Sistema Informativo Percettori (SIP), da parte delle Regioni o Province autonome, degli elementi utili per procedere alla cessazione degli effetti finanziari delle autorizzazioni regionali relative alla Cassa integrazione in deroga.

Con tale messaggio è stato chiarito che, nell’ambito del SIP, sarà disponibile il nuovo servizio per la comunicazione della cessazione degli effetti finanziari dei decreti regionali di CIG in deroga, che prevede due diversi flussi di comunicazione:

  • chiusura puntuale di una autorizzazione INPS (relativa ad una singola domanda) di CIG in deroga;
  • chiusura per numero convenzionale di decreto interministeriale (ogni numero convenzionale corrisponde ad una annualità).

Chiusura di tutte le autorizzazioni del decreto interministeriale

La funzione per la chiusura di tutte le autorizzazioni del decreto interministeriale è inibita e qualora la Regione voglia utilizzarla deve chiederne lo sblocco alla Direzione centrale Ammortizzatori Sociali a mezzo PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it.

La nuova funzionalità permette alle Regioni di chiudere tutte le autorizzazioni, quindi tutte le domande autorizzate da uno specifico decreto interministeriale.

In questo caso, le Regioni scaricheranno un file excel preformattato che dovrà essere inviato all’INPS opportunamente compilato e tutte le autorizzazione afferenti ai decreti interministeriali indicati verranno chiuse a partire dal giorno successivo alla data di upload del file excel.

Sottolinea l’Istituto che il suddetto procedimento consente la sola chiusura delle domande di CIG in deroga decretate dalla Regione e per le quali è stata emessa autorizzazione INPS mentre, per le domande decretate dalla Regione ma prive di autorizzazione INPS, la Regione è tenuta a verificare le domande da annullare e dovrà:

  • richiedere alla Direzione regionale e/o coordinamento metropolitano INPS, l’elenco delle domande dalla stessa decretate e presenti in SIP prive di autorizzazione INPS;
  • individuare quali delle domande contenute nell’elenco di cui sopra possono essere annullate e comunicarle, nello stesso formato, alla Direzione regionale INPS e/o Direzione di coordinamento Metropolitano.

Una volta verificato, da parte delle Regioni, il buon esito delle singole chiusure, l’Istituto provvederà a quantificare i residui disponibili tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta.

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