Certificazione verde rafforzata e estensione dell’obbligo vaccinale
Pubblicato il 03 dicembre 2021
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Il Ministero dell’Interno, con la circolare 2 dicembre 2021, n. 82362, chiarisce le principali novità in tema di Green Pass, previste dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172.
Nello specifico, il provvedimento prevede:
- l’estensione dell’obbligo vaccinale per le categorie di lavoratori appartenenti a settori particolarmente esposti;
- l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde e la ridefinizione della durata di validità;
- l’istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata”;
- il potenziamento del sistema dei controlli.
Estensione dell’obbligo vaccinale
A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale primario comprende anche la dose di richiamo (addizionale). Tale obbligo è esteso agli operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, rientrano in tali categorie: il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e quello della polizia locale.
Il lavoratore che non si sia sottoposto alla vaccinazione verrà immediatamente sospeso dal servizio, senza conseguenze disciplinari. Tuttavia, durante la sospensione, non verrà corrisposta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Durata di validità del Green Pass ed estensione del loro impiego
Dal 15 dicembre, la certificazione verde è valida fino a nove mesi.
La validità decorre dalla:
- data di completamento del ciclo di vaccinazione primario;
- data di avvenuta guarigione;
- data di somministrazione della dose di richiamo.
Con riferimento alle persone guarite (e mai vaccinate), la durata del green pass è pari a sei mesi.
Agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere esclusivamente in possesso del green pass, si aggiungono:
- gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento di attività sportive all’aperto;
- il trasporto locale regionale e interregionale;
- i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Istruzione della certificazione verde c.d. “rafforzata”
La nuova certificazione è rilasciata esclusivamente a coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione o in possesso del certificato di guarigione dal COVID-19.
L’art. 5, del suddetto decreto, prevede che, a partire dal 29 novembre, nelle zone gialla e arancione, potranno usufruire dei servizi, svolgere attività ed effettuare gli spostamenti per cui siano previste limitazioni o sospensioni, esclusivamente i soggetti in possesso della certificazione verde rafforzata.
Si rammenta che, le nuove disposizioni non trovano applicazione per i minori di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti in possesso del certificato di esenzione alla vaccinazione anti-Covid.
Potenziamento del sistema dei controlli
Le prefetture hanno l’obbligo di redigere una relazione settimanale, da trasmettere al Ministero dell’Interno.
In particolare, ogni prefettura dovrà monitorare i servizi di controllo ed indicare in termini numerici tutti i gli accertamenti effettuati.
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