Certificazione attività R&S, il decreto in Gazzetta

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Certificazione attività R&S, il decreto in Gazzetta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 15 settembre 2023 che reca disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione di cui alla Legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dalla stessa norma.

Il presente decreto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione ufficiale, dunque il 19 novembre, anche se si dovranno attendere ulteriori 90 giorni per il completamento della disciplina. Entro tale termine, infatti, il MIMIT dovrà emanare un decreto direttoriale per regolare alcuni aspetti procedurali della certificazione.

Inoltre, il Dpcm prevede la possibilità di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti per attività di ricerca, sviluppo e innovazione e istituisce un apposito Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.

Grazie alla suddetta disciplina, è consentito ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicabilità del credito di imposta oppure della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.

Albo dei certificatori

All’articolo 2 del Dpcm del 15 settembre 2023 si prevede l’istituzione di un Albo dei certificatori abilitati al rilascio della certificazione, detenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il MIMIT dovrà, quindi, definire le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonchè le ulteriori regole e  procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso. 

Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori:

  • le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione;
  • le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti richiesti.

Inoltre, possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori, purchè in possesso dei requisiti, in quanto compatibili:

    a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;

    b) i centri di competenza ad alta specializzazione;

    c) i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea;

    d) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

NOTA BENE: L'impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l'apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale previsto, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

ATTENZIONE: La certificazione dovrà essere trasmessa dal certificatore al MIMIT entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa.

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