Certificato penale per chi lavora a contatto con minori

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014 è pubblicato il D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, relativo all’attuazione della Direttiva 2011/93/UE sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Ai sensi delle modifiche apportate dall’art. 2 del suddetto decreto legislativo al DPR n. 313 del 14 novembre 2002, dal prossimo 6 aprile 2014, chiunque intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore che non adempierà all'obbligo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
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