Centrale rischi per rifiuto Rid

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Centrale rischi per rifiuto Rid

I ripetuti inadempimenti, unitamente al rifiuto alla consegna del modello Rid, possono essere legittimamente assunti come sintomatici di una difficoltà perdurante al pagamento e, pertanto, giustificare una segnalazione alla centrale rischi.

No al risarcimento per illegittima segnalazione

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel respingere il ricorso promosso da una Spa avverso la decisione di merito con cui le era stata rigettata la domanda volta al risarcimento del danno per indebita segnalazione alla centrale dei rischi da parte di una finanziaria.

Nella specie, la segnalazione era stata preceduta dall’intimazione di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing stipulato con la ricorrente, in considerazione dei reiterati ritardi di quest’ultima nei pagamenti delle rate.

Anche se l’intimazione era stata seguita dal pagamento dei canoni pregressi, non era stata rilasciata da parte della società l’autorizzazione permanente di addebito in conto dei canoni, mediante modello “rid” (Rapporto interbancario diretto), condizione cui, invece, la finanziaria aveva subordinato la ripresa del rapporto.

Insolvenza senza irrecuperabilità

La Suprema corte, nel testo della sentenza n. 2913 del 15 febbraio 2016, ha, in primo luogo, ricordato come, ai fini della segnalazione alla centrale rischi, la nozione di insolvenza non si identifichi con quella propria fallimentare, ma si concretizzi in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.

Inadempimento non occasionale e mancato rilascio del Rid

E nella specie, la Corte di merito aveva fatto corretta applicazione di questo principio laddove aveva ritenuto che l’inadempimento non avesse affatto il carattere della occasionalità in quanto, nonostante le reiterate riattivazioni dell’accordo, l’utilizzatrice continuava ad essere gravemente morosa.

I ripetuti inadempimenti, ossia, potevano essere legittimamente assunti come sintomatici di una difficoltà perdurante al pagamento.

A ciò si aggiungeva il mancato rispetto della condizione cui la riattivazione del rapporto era stata subordinata: ovvero il rilascio del Rid, quale mezzo di pagamento idoneo a sostanziare la seria volontà e capacità di adempimento.

Il rifiuto alla consegna di tali moduli, consegna cui il lessor aveva subordinato la ripresa dell’efficacia del contratto, costituiva, dunque, ulteriore elemento che evidenziava la situazione di difficoltà ad adempiere.

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