CdL: necessarie istruzioni Inps per aliquote 2022
Pubblicato il 08 giugno 2022
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Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro richiede urgentemente, alla Direzione Generale Inps, la pubblicazione delle istruzioni relative alla gestione delle aliquote contributive 2022 derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali prevista alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Si rammenta che, il tavolo tecnico del 15 febbraio 2022 composto dai rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’ordine dei CdL e dai rappresentanti della Direzione Centrale dell’INPS, ha delineato un percorso di adeguamento alla disciplina di cui alla legge di Bilancio 2022.
Nello specifico, è stato previsto che sino alla pubblicazione delle istruzioni concernenti la gestione delle aliquote contributive per l’anno 2022, i datori di lavoro potranno continuare ad applicare le aliquote previste per l’anno 2021. In particolare, le nuove aliquote avranno validità dal mese di competenza successivo alla pubblicazione della circolare Inps attuativa.
Il recupero degli arretrati - dato dalla differenza delle aliquote dei mesi pregressi - avverrà tramite specifici codici di recupero, senza la necessità di trasmettere nuovamente i modelli Uniemens dei mesi precedenti.
Entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello del mese di competenza, sul quale dovranno essere utilizzate le nuove aliquote, potrà essere versata la differenza di aliquota, senza spese aggiuntive.
Ad oggi l’Inps non ha ancora pubblicato la circolare contenente le istruzioni operative in questione.
Per tale motivo, il CNO ha sottolineato le difficoltà derivanti del ritardo della pubblicazione delle istruzioni, soprattutto per coloro cui il rapporto di lavoro sia stato interrotto nel periodo tra il 1° gennaio e la data di pubblicazione delle istruzioni in oggetto.
Nello specifico, si richiede l’esonero per le imprese e gli intermediari del rinvio dei modelli Uniemens già trasmessi nonché la gestione - a carico dell’Inps - dei lavoratori cessati tanto in riferimento alle nuove aliquote quanto all’applicazione dell’esonero contributivo pari al 0,8 per cento.
Ulteriore motivo d’urgenza è rappresentato dall’erogazione del c.d. “bonus una tantum” previsto dal decreto Aiuti (pari ad euro 200,00) in quanto riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che dal periodo del 1° gennaio 2022 al 30 aprile 202 abbiano beneficiato dell’esonero contributivo dell’0,8 per cento.
Il riconoscimento degli arretrati ai lavoratori cessati permetterebbe l’accesso alla predetta una tantum.
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