CdL-INPS, tavolo tecnico su SPID e ammortizzatori sociali
Pubblicato il 12 ottobre 2020
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In tema di ammortizzatori sociali, per l’invio del modello SR41 vi è un ulteriore termine di 30 giorni dall’autorizzazione dell’ammortizzatore, se questa viene deliberata dopo il mese successivo al periodo di integrazione salariale. Dunque, la data iniziale da cui far decorrere i 30 giorni (cd. “dies a quo”) corrisponde alla notifica via PEC e non dalla data del provvedimento.
A chiarirlo è il CNO dei Consulenti del Lavoro, con la nota protocollo n. 7466 del 7 ottobre 2020, all’esito dell’incontro tenutosi tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale ed i rappresentanti della Direzione Centrale dell’INPS in data 25 settembre 2020.
Introduzione SPID dal 1° ottobre 2020, adempimenti degli intermediari
Com’è noto dal 1° ottobre 2020, ai fini dell’abilitazione ai servizi telematici e in sostituzione del PIN, anche l’INPS adotta lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che progressivamente diventerà l’unico canale di accesso al portale dell’Istituto.
I PIN attualmente in uso agli intermediari rimarranno, comunque, ancora operativi e si affiancheranno allo SPID ancora per qualche tempo, fino alla risoluzione tecnica di alcuni aspetti tra cui la gestione delle sub deleghe. Pertanto, dal 1° ottobre 2020 ci sarà un distinguo fra chi a tale data era già abilitato ai servizi telematici INPS, e dunque in possesso del PIN, e chi, invece, lo diverrà per la prima volta. Nello specifico:
- gli intermediari abilitati alla data del 1° ottobre 2020 non dovranno fare altro che richiedere lo SPID ed utilizzarlo per l’accesso ai servizi. L’INPS riconoscerà automaticamente l’intermediario già abilitato che potrà così continuare a operare nel suo cassetto e con le sue deleghe, esattamente come faceva con il PIN;
- dal 1° ottobre 2020 una nuova abilitazione sarà rilasciata, invece, soltanto agli intermediari in possesso dello SPID. La richiesta di abilitazione con “modello SC64” potrà essere presentata mediante PEC alla sede INPS provinciale di competenza senza alcuna necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici.
Ammortizzatori sociali, risoluzione di errori formali sulle istanze CIG/FIS
In presenza di una domanda di CIG/FIS/CIGD autorizzata dalla sede, ma che presenta errori esclusivamente di natura formale che hanno determinato l’esclusione di uno più o lavoratori, è possibile procedere alla correzione tramite cassetto previdenziale chiedendo un riesame della pratica.
A titolo di esempio è possibile ricorrere a tale modalità:
- quando il codice fiscale del lavoratore risulta errato (in questo caso provvederà la sede a rettificarlo);
- quando manca l’Unilav di un lavoratore regolarmente inserito nei flussi Uniemens;
- se manca la comunicazione di una proroga per lavoratori a tempo determinato, ecc.
Esoneri contributivi, in attesa delle circolari operative
Per quanto riguarda l’esonero contributivo da richiedere in alternativa alla cassa integrazione, i CdL affermano che è in arrivo una circolare operativa non appena ci sarà l’autorizzazione della Commissione Europea.
In ogni caso:
- l’esonero si calcola sulla contribuzione corrispondente al doppio delle ore di prestazione richieste a maggio e giugno;
- sarà cura del datore di lavoro/intermediario calcolare l’importo spettante e dividerlo per massimo 4 mesi, fermo restando che l’esonero non dovrà superare i contributi previdenziali mensilmente dovuti;
- in caso di incapienza sarà possibile portare il residuo in compensazione il mese successivo, sempre nel rispetto del tetto contributivo mensile;
- i 4 mesi entro cui compensare l’esonero contributivo sono da considerare come competenza, quindi, l’ultimo sarà dicembre con presentazione F24 gennaio 2021.
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