CCNL Terziario cooperative di consumo - Nuovi minimi

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CCNL Terziario cooperative di consumo - Nuovi minimi

Sottoscritta il 29 marzo 2024 da ANCC Coop, Confcooperative consumo e utenza e AGCI Agrital con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, un'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto per i dipendenti dalle imprese della distribuzione cooperativa, con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.

Vediamo di seguito i punti principali, partendo dalla parte economica.

Minimi

Gli importi dei minimi retributivi, calcolati redazionalmente in base agli aumenti stabiliti dall'Ipotesi di accordo, sono consultabili nella sezione "Rinnovi CCNL"

Una tantum

Ad integrazione di quanto già stabilito in tema di acconto su futuri aumenti contrattuali con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 (per il quale si rinvia al nostro precedente articolo), ed a completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 29 marzo 2024 è corrisposta una somma una tantum secondo i seguenti importi:

Livello

Importo

 

1.4.2024

1.4.2025

Q

€ 354,17

€ 265,63

1

€ 322,22

€ 241,67

2

€ 280,56

€ 210,42

3S

€ 250,00

€ 187,50

3

€ 231,94

€ 173,96

4S

€ 215,28

€ 161,46

4

€ 200,00

€ 150,00

5

€ 180,56

€ 135,42

6

€ 138,89

€ 104,17

L'una tantum è suddivisibile anche in 15 quote mensili o frazioni ed è erogata in 2 tranches:

  • la prima con la retribuzione di aprile 2024;
  • la seconda con la retribuzione di aprile 2025.

Gli importi sono riproporzionati per i lavoratori part time ed erogati in misura piena ai lavoratori in forza senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

Come di consueto, l'una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.

Infine, le imprese che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno erogato l’acconto sui futuri aumenti contrattuali (€ 30,00 mensili) devono corrispondere una somma aggiuntiva una tantum di € 170,00 riferita, al livello 4 e da riparametrare, entro il mese di gennaio 2026.

Malattia e maternità

Malattia

Al lavoratore affetto da malattie oncologiche con invalidità pari ad almeno il 50%, in caso di superamento del periodo di comporto, è riconosciuta un'ulteriore mensilità aggiuntiva a carico dell'azienda.

Maternità

Alla lavoratrice che, dopo l'astensione obbligatoria, abbia fruito in modo continuativo dell'intero periodo di congedo parentale facoltativo è concesso:

  • un ulteriore mese di astensione facoltativa, retribuita dal datore di lavoro con un'indennità del 30%;
  • un ulteriore periodo di congedo non retribuito fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Inoltre, in occasione della nascita del figlio, sono concessi al padre lavoratore ulteriori 10 giorni di congedo fruibili in modo continuativo o frazionato entro i 5 mesi di vita del bambino e retribuiti con un'indennità giornaliera del 100% a carico del datore di lavoro.

Contratto a tempo determinato: causali

Di notevole importanza la definizione delle causali che possono essere apposte al contratto a termine, compito che la contrattazione collettiva è chiamata ad assolvere entro il prossimo 31 dicembre in ragione della modifica apportata dal decreto lavoro.

Dunque, è possibile stipulare contratti a tempo determinato per una durata superiore a 12 mesi, e non eccedente 24 mesi, nonché rinnovare o prorogare tali contratti nei seguenti casi:

  • festività natalizie: assunzioni nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • festività pasquali: assunzioni nel periodo compreso tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • nuove aperture: nel periodo massimo di 24 mesi a partire da 2 mesi precedenti alla nuova apertura o nel periodo massimo di 24 mesi a partire da 2 mesi precedenti la ristrutturazione di unità produttive, intesa come espansione della superficie di vendita;
  • sostituzione ferie: assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori in ferie.

È inoltre possibile rinnovare e prorogare i contratti a tempo determinato per una durata superiore ai 12 mesi in caso di picco di attività in zone o unità produttive a vocazione turistica individuate a livello aziendale. 

Le assunzioni i lavoratori a tempo determinato o di lavoratori somministrati non possono comunque superare il 22% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti in forza nell'unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 il contributo per il personale iscritto al fondo Coopersalute passa a € 14 mensili.

Vai al testo dell'Ipotesi di accordo

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