CCNL stipulati da OO.SS. non dotate della maggiore rappresentatività comparata

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Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 5623 del 24 marzo 2015, si è espresso in merito a possibili criticità nell'applicazione dei contratti collettivi stipulati da OO.SS. non dotate della maggiore rappresentatività comparata.

In effetti, fermo restando il principio di libertà sindacale e quindi la libertà datoriale di applicare un CCNL stipulato da qualsiasi organizzazione sindacale, le scelte del Legislatore sono volte a sollecitare l’applicazione di contratti collettivi stipulati da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi.

A tal proposito, la nota ministeriale evidenzia che:

- se il datore di lavoro aderisce ad un contratto collettivo non sottoscritto da organizzazioni "comparativamente più rappresentative" non potrà fruire delle agevolazioni e dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, ai sensi dell’art. 1, c. 1175, Legge n. 296/2006;

- con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale, ai sensi dell’art. 1, c. 1, D.L. n. 338/1989, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. A tal proposito, visto l’art. 2, c. 25, Legge n. 549/1995, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base di calcolo è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, per cui in caso di applicazione di CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della rappresentatività comparata, la contribuzione dovuta sarà comunque calcolata sulla predetta retribuzione;

- l'art. 2, D.Lgs. n. 276/2003 e il D.Lgs. n. 81/2008 specificano chiaramente che gli enti bilaterali devono essere costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative". Quindi, per esempio, per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a rivolgersi solo agli organismi in possesso del citato requisito di legge;

- il D.Lgs. n. 368/01 stabilisce che il numero complessivo di contratti a termine stipulati non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al datore di lavoro, salvo l'ipotesi che i CCNL stipulati dai "sindacati comparativamente più rappresentativi" individuino diversi limiti quantitativi;

- l’art. 2, D.Lgs. n. 167/2011 demanda la regolazione dell'istituto dell'apprendistato agli accordi interconfederali e ai CCNL stipulati da “associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;

- l’art. 7, comma 4, D.L. n. 248/2007, prevede che in presenza di una pluralità ai contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative applichino ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
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