CCNL dipendenti pubblici: assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo

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CCNL dipendenti pubblici: assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo

Con il messaggio 1° agosto 2023, n. 2853, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito l’assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo conglobato nello stipendio tabellare relativamente ai Contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici del triennio 2019/2021.

L’elemento perequativo è stato introdotto da specifiche disposizioni dei CCNL dei dipendenti pubblici, per il triennio 2016-2018, quale emolumento erogato, mensilmente dal mese di marzo al mese di dicembre 2018, per periodi di lavoro superiori a 15 giorni.

Con il messaggio INPS 3224/2018, l’Inps aveva fornito i primi chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto (TFS/TFR) di tale voce retributiva.

Elemento perequativo relativo al triennio 2019/2021

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 440, lettera b) ha previsto la proroga dell'elemento perequativo una tantum, ove previsto dai relativi CCNL riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei

contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

In seguito, è stata prevista la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, nonché il conglobamento dello stesso nello stipendio tabellare.

Chiarimenti sull’imponibilità dell’elemento perequativo triennio 2019-2021

L’elemento perequativo - conglobato nello stipendio tabellare – è assoggettato alla contribuzione dovuta ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine rapporto dei dipendenti pubblici, nonché ai fini della contribuzione ex ENAM.

Altresì, si precisa che l’elemento perequativo:

  • si considera valutabile ai fini della maggiorazione del 18% della base pensionabile;
  • rientra nelle voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A).
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