C/c a garanzia del credito bancario No sequestro

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C/c a garanzia del credito bancario No sequestro

Non può essere aggredito, mediante sequestro per equivalente, il conto corrente di un contribuente, sotto accusa per omesso versamento Iva per importi penalmente rilevanti, nel caso in cui le somme presenti nel conto corrente sono poste in pegno a garanzia della banca per l’apertura di credito (pegno irregolare).

In questo senso si è espressa la corte di Cassazione, con sentenza n. 19500 dell'11 maggio 2016, annullando l'ordinanza del rigetto di revoca del sequestro emesso dal Tribunale.

I fatti

Ad un contribuente, a cui è stato contestato il reato ex articolo 10-ter Dlgs 74/2000 per aver omesso consistenti versamenti Iva, veniva disposto il sequestro finalizzato alla futura confisca per equivalente di somme depositate su un conto corrente.

La banca, però, si doleva della decisione di sequestro in quanto affermava trattarsi di sequestro eseguito su somme presenti nel conto corrente che costituivano pegno a garanzia del credito vantato dalla banca a seguito dell'apertura di credito, e quindi pegno irregolare.

Il tribunale adito rigettava il ricorso considerando le somme come pegno regolare, in quanto le somme erano presenti nel conto e ad esso venivano anche aggiunti interessi maturati. La banca ha quindi presentato ricorso per cassazione.

Cassazione: è pegno irregolare

Per i giudici della cassazione il ricorso risulta fondato.

Valutando la natura del rapporto tra contribuente e banca, è emerso come fosse previsto che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, l’istituto avrebbe utilizzato il saldo per capitali ed interessi del rapporto di conto corrente costituito in pegno, ponendo in essere ogni relativa attività a estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite. Inoltre la banca era autorizzata a soddisfare il suo credito addebitando il relativo importo al conto vincolato.

Tutto questo, afferma la sentenza n. 19500, conferma che si è di fronte ad un pegno irregolare secondo cui il creditore ha facoltà di soddisfarsi immediatamente sul bene conferito in pegno.

Di conseguenza, le somme non possono essere soggette a sequestro in previsione della futura confisca per equivalente in quanto non più nella disponibilità dell’indagato ma della banca.

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