Cause di poco valore, senza Bollo e Registro anche le ordinarie

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L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 97 del 10 novembre 2014, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione (espresso da ultimo con sentenza n. 16310/2014), dichiara superate le indicazioni della risoluzione n. 48/E/2011 sul regime di esenzione per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede 1.033,00 euro.

La nuova risoluzione estende il regime esentativo per valore, ex articolo 46 della legge n. 374/1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00), sia in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace, sia agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.

Per le cause in oggetto resta solo il pagamento del contributo unificato.

L'Agenzia impone alle strutture territoriali di riesaminare le controversie pendenti in tale ambito: se l’attività accertativa dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli espressi dai giudici di legittimità, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e abbandonata la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

In merito alle spese di giudizio si dovranno fornire al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, se non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
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  • ItaliaOggi, p. 29 - Giudice di pace, cause esenti bollo - Rosati

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