Cause di lavoro: tentativo di conciliazione non più obbligatorio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 marzo 2010
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Il Senato, nella seduta del 3 marzo scorso, ha approvato, in via definitiva, il Disegno di legge “collegato lavoro” che era stato messo a punto dal Governo insieme alla Finanziaria 2008. Il nuovo testo normativo contiene, tra le altre, anche importanti novità in materia di controversie di lavoro.
In primo luogo, si ha l'abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione. Da necessario, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il tentativo diventa ora facoltativo ed esperibile seguendo varie forme dinanzi ad organismi conciliativi diversi: tentativo di conciliazione davanti alle Commissioni presso la direzione provinciale del lavoro o ricorso ad un collegio di conciliazione ed arbitrato formato da un rappresentante per ogni parte ed un presidente scelto in accordo tra le parti; in base alle nuove previsioni, infatti, qualora sia previsto dai contratti collettivi, è possibile che datore e lavoratore stabiliscano clausole compromissorie per demandare la soluzione delle controversie anche ad un collegio arbitrale.
Altra importante novità riguarda l'impugnazione del licenziamento: la causa va iniziata, a pena di inefficacia, entro 180 giorni dalla scadenza dei 60 previsti per l'impugnazione al datore tramite missiva. Infine, diventa vincolante, per il giudice, l'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.
In primo luogo, si ha l'abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione. Da necessario, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il tentativo diventa ora facoltativo ed esperibile seguendo varie forme dinanzi ad organismi conciliativi diversi: tentativo di conciliazione davanti alle Commissioni presso la direzione provinciale del lavoro o ricorso ad un collegio di conciliazione ed arbitrato formato da un rappresentante per ogni parte ed un presidente scelto in accordo tra le parti; in base alle nuove previsioni, infatti, qualora sia previsto dai contratti collettivi, è possibile che datore e lavoratore stabiliscano clausole compromissorie per demandare la soluzione delle controversie anche ad un collegio arbitrale.
Altra importante novità riguarda l'impugnazione del licenziamento: la causa va iniziata, a pena di inefficacia, entro 180 giorni dalla scadenza dei 60 previsti per l'impugnazione al datore tramite missiva. Infine, diventa vincolante, per il giudice, l'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.
- Il Sole 24 Ore, p. 2 – Nelle liti spazio all''arbitro – Bottini
- Il Sole 24 Ore, p. 3 – Riforma-soft per welfare e lavoro - Colombo
- Il Sole 24 Ore, p. 2 – La causa di licenziamento va attivata entro 180 giorni – Toffoletto
- Il Sole 24 Ore, p. 2 – Certificazioni vincolanti anche per il giudice - Maccarone
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