Casse private escluse dalle procedure di dismissione dei beni pubblici

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La vendita del patrimonio immobiliare da parte di una Cassa di previdenza privata, ente di diritto privato quanto alla soggettività giuridica, rientra nella sua sfera di capacità negoziale privata.

La vendita del patrimonio immobiliare, infatti, “non ha attinenza con l’attività previdenziale in forza della quale alla Cassa è riconosciuto rilevo pubblicistico”.

E il rilievo pubblicistico dell’attività degli enti previdenziali privatizzati non inficia la natura della loro personalità giuridica, che il d.lgs. n. 509 attrae inequivocabilmente nella sfera privatistica.

E' quanto evidenziato dal Consiglio di stato nel testo della sentenza n. 4882 del 1° ottobre 2014.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Dismissioni immobiliari libere – Marino
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 43 - Vendita degli immobili «privata» per le Casse - Prioschi

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