Cassazione: notifica presso la Pec

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Quando il professionista ha comunicato al proprio ordine l'indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica non deve essere più effettuata presso la Cancelleria bensì presso la Pec medesima.

E’ quanto sottolineato dalla Suprema corte di Cassazione nel testo dellordinanza n. 6752 del 18 marzo 2013, con la quale è stata disposto il rinvio di un processo pendente in sede di legittimità dopo che il decreto di fissazione dell'udienza con la relazione del giudice relatore non era stato ritualmente notificato presso la casella di posta elettronica del difensore ma in Cancelleria.

Secondo il nuovo disposto di cui all’articolo 366 del Codice di procedura civile – rammentano i giudici di legittimità – le notificazioni vengono effettuate presso la cancelleria della Corte di cassazione se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
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