Cassa Covid, il “Decreto Ristori-bis” differisce i termini decadenziali

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Cassa Covid, il “Decreto Ristori-bis” differisce i termini decadenziali

Prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIG collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020. Differita anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 4222 dell’11 novembre 2020., a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 149/2020 (cd. “Decreto Ristori-bis”). Dunque, in attesa della relativa circolare operativa, con il predetto documento di prassi l’Istituto Previdenziali fornisce utili indicazioni in ordine alle modifiche introdotte dal menzionato decreto legge in materia di differimento dei termini decadenziali.

Cassa Covid, definizione istanze

Alla luce del quadro complessivo delle proroghe dei termini previsto dal D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, in materia di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 12, co. 1, “Decreto Ristori-bis”, nell’abrogare quanto contenuto all’art. 12, co. 7, del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), differisce al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

S’intende prorogata, altresì, la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Ciò detto, l’INPS provvederà a definire le istanze di cui trattasi (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020), inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020.

Infine, ricorda l’INPS, l’art. 3 del D.L. n. 125/2020 ha già differito al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati). Questi, infatti, in applicazione dei co. 9 e 10 dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020, si collocavano rispettivamente nei mesi di luglio e di agosto 2020.

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