Il DL Ristori-bis rimette nei termini le richieste di CIG decadute
Pubblicato il 12 novembre 2020
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Il decreto-legge “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n 137) ancor prima di dispiegare i suoi effetti in materia di ammortizzatori sociali, è oggetto di revisione da parte del Legislatore.
Emanato come decreto che doveva estendere i trattamenti di sostegno del reddito fino alla fine dell’anno per i datori di lavoro che avevano esaurito tutti i periodi concedibili sulla base della legislazione emergenziale, non aveva mancato di generare alcuni dubbi e incertezze applicative.
Problemi di gestione ai quali si è cercato di mettere mano con l’emanazione del D.L. 9.11.2020, n. 149 (“Ristori-bis”), entrato in vigore lo stesso giorno.
Tuttavia, nel solco della poca accuratezza nel modo di produrre i provvedimenti legislativi che abbiamo potuto riscontrare in questo periodo, anche l’art. 12 del D.L. n. 149/2020 non manca di introdurre criticità applicative.
Facciamo un passo indietro e ritorniamo al decreto-legge n. 137/2020 per comprendere la portata del nuovo decreto-legge n. 149/2020.
Cosa prevede il D.L. n. 137/2020 e la sua connessione con il precedente D.L. n. 104/2020
L’art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto il prolungamento per ulteriori sei settimane dei trattamenti di sostegno al reddito per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Le sei settimane di trattamento si potranno richiedere nell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Queste settimane possono essere richieste dai datori di lavoro che hanno preliminarmente già utilizzato le 18 settimane previste dal D.L. n. 104/2020 che ne regolamenta la concessione dividendole in due gruppi, di cui un primo gruppo di 9 settimane gratuite e un secondo gruppo di 9 con eventuale pagamento di un contributo addizionale.
Per le seconde 9 settimane, i datori di lavoro che hanno avuto un calo di fatturato fino al 20% pagano un contributo del 9%, calcolato sulle retribuzioni perse dai lavoratori; il contributo è elevato al 18% per coloro che non hanno avuto alcun calo di fatturato.
Sono esonerati dal contributo i datori di lavoro che hanno avuto un calo superiore al 20% e coloro che hanno iniziato l’attività dopo l' 1.1.2019.
Il calo di fatturato deve essere verificato confrontando il fatturato del primo semestre del 2020 con quello dell’analogo periodo del 2019.
Delle 18 settimane richiedibili ai sensi del D.L. n. 104/2020, quelle che si collocano dal 16 novembre in poi, vanno a ridurre le sei settimane richiedibili in base al D.L. n. 137/2020.
Le sei settimane del D.L. 137/2020 sono soggette al versamento del contributo addizionale in base alle medesime regole previste dal D.L. n. 104/2020.
Una eccezione è prevista per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività in base al DPCM 24 ottobre 2020 per i quali le sei settimane sono gratuite, a prescindere dal controllo del fatturato.
Possono, inoltre accedere a queste sei settimane anche se non hanno interamente richiesto il precedente periodo di 18 settimane del D.L. n. 104/2020.
Le criticità generate dal D.L. n. 137/2020
La prima e più evidente difficoltà applicativa è dovuta alla mancata previsione di una data di assunzione per i lavoratori beneficiari dei trattamenti.
Resta quindi ferma la data del 13 luglio stabilita amministrativamente dall’INPS e dal Ministero ma non supportata da un provvedimento legislativo.
Ulteriori dubbi erano stati generati dalla determinazione dei termini per la presentazione delle domande che vedevano due disposizioni contrastanti contenute nel medesimo comma; il comma 7 dell’articolo 12 del D.L. n. 137/2020 prevedeva infatti che per le sospensioni che iniziano a novembre, il termine di presentazione è fissato al 31 dicembre, poi con una presunta clausola di salvaguardia stabilisce che in fase di prima applicazione della disposizione, questi termini sono fissati in 30 giorni dalla data di entrata in vigore, determinando la riduzione del termine dal 31 dicembre al 30 Novembre stesso.
Infine, con una norma che aveva l’intenzione di rimettere nei termini domande decadute, faceva riferimento alla decadenza intervenuta dall' 1 al 10 settembre, periodo nel quale non si rinvengono termini di scadenza delle richieste.
Le modifiche apportate con il D.L. n. 149/2020
Il decreto citato non interviene sul trattamento di sostegno al reddito che resta confermato nella modalità disciplinata dal D.L. n. 137/2020.
Con l’art. 12, proroga invece fino al 15 novembre i termini di decadenza che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Entro il 15 novembre, quindi, i datori di lavoro che sono decaduti dai trattamenti per aver presentato in ritardo le domande, oppure i modelli SR41 per il pagamento diretto ai lavoratori, per i periodi che si collocano fino al 31 agosto 2020, possono ora chiedere il riesame e l’accoglimento qualora l’INPS avesse nel frattempo rigettato le richieste.
Stabilisce, infine, che i trattamenti di cui al D.L. n. 137/2020 possono essere riconosciuti anche ai lavoratori assunti entro il 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020.
Tuttavia questa data sembra introdurre una nuova criticità gestionale.
Fino a fine anno abbiamo infatti due legislazioni applicabili, delle quali una è sussidiaria dell’altra:
- il D.L. n. 104/2020 che regolamenta la concessione dei trattamenti fino al 31.12.2020 e che prevede per i lavoratori il possesso del requisito dell’assunzione entro il 13 luglio 2020;
- il D.L. n. 137/2020 che si applica ai soggetti assunti entro il 9 novembre 2020.
Pertanto, per le richieste di trattamenti che si collocano dal 16 novembre in poi, si profila un diverso requisito di accesso ai trattamenti in base al quale la disposizione normativa si applica, anche se le settimane richieste si riferiscono al medesimo periodo.
Le sei settimane del D.L. n. 137/2020 non sono a sé stanti ma possono essere richieste da coloro che hanno già richiesto le 18 settimane del D.L. n. 104/2020 per cui, se le settimane che si stanno richiedendo dal 16 novembre in poi fanno parte del “pacchetto” delle 18 del D.L. n. 104/2020, possono beneficiarne solo i lavoratori che erano già in forza al 13 luglio scorso.
Se invece fanno già parte delle ulteriori 6 del D.L. n. 137/2020, possono beneficiarne sia i lavoratori che erano in forza al 13 luglio, sia coloro che sono stati assunti dal 13 luglio al 9 novembre.
Si tratta di una circostanza che i datori di lavoro devono tenere ben presente per evitare di sospendere lavoratori che non potrebbero beneficiare del trattamento di sostegno del reddito.
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