Cassa avvocati, da comunicare solo le attività “forensi”

Pubblicato il



Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 7559 del 1° aprile 2014 – l'avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa forense e che svolga esclusivamente collaborazioni per conto di amministrazioni o rivesta cariche societarie non è tenuto a comunicare i suoi redditi all'Ente di previdenza della categoria.

Attività diverse

I compensi collegati a tali attività, infatti, non sono assoggettabili al contributo integrativo alla Cassa forense, salvo che non si dimostri che le competenze tecniche concretamente esercitate sono quelle proprie dell'attività forense.

L'obbligo previdenziale per gli iscritti all'albo e non alla Cassa, in definitiva, sussiste esclusivamente in considerazione della natura prettamente forense dell'attività professionale svolta.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Legale co.co.co. Niente Cassa – Alberici

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito