Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto originante il debito

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Le cartelle esattoriali, che sono impugnate dal contribuente perche prive della determinazione del tributo, sono da considerarsi valide se l’atto impositivo è stato notificato dopo una sentenza della commissione tributaria, per cui il contribuente avrebbe dovuto conoscerne l’entità.

A precisarlo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25614/2010. Nel testo della pronuncia si legge che: “la cartella esattoriale è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell’atto da cui nasce il debito alla fonte dell’iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell’atto con cui è stata accertata. Una siffatta eccezione non trova però spazio quando il debito sia fondato su provvedimenti giudiziari, i quali debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalle norme processuali e non possono essere contestati attraverso un ricorso dinanzi al giudice di primo grado avverso la cartelle esattoriale”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 -Cartella, ricorso solo per vizi propri - Alberici

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