Cartella esattoriale immotivata. In vigore la sospensione immediata della riscossione
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 31 gennaio 2013
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La Legge di stabilità 2013
semplifica la procedura per contrastare il fenomeno delle c.d.
“cartelle pazze”. Evitando la via giurisdizionale e l'istanza di
autotutela, il contribuente può chiedere ad Equitalia, mediante
dimostrazione documentale, la sospensione immediata della riscossione.
Oltre ai tempi ristretti della procedura, si segnala che la mancata
risposta del concessionario della riscossione dà origine
all'annullamento di diritto del debito.
Una rilevante agevolazione procedurale per opporsi alle pretese debitorie erariali viziate da nullità arriva dalla Legge di stabilità 2013 – L. n. 228/2012 – con i commi da 537 a 546.
A partire dal 1° gennaio 2013, il contribuente destinatario di una cartella esattoriale contenente un importo iscritto erroneamente a ruolo dall'ente impositore può ottenere, da parte del concessionario della riscossione, l'immediata sospensione di ogni atto finalizzato alla riscossione, presentando una dichiarazione che provi che la richiesta è indebita.
In data 11 gennaio 2013, Equitalia ha emanato la direttiva di gruppo 2/2013 con cui ha illustrato la nuova procedura di sospensione immediata della riscossione; nel contempo ha dichiarato superati i principi contenuti nella direttiva n. 10 del 6/5/2010.
Con nota del 16 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che:
• la sospensione in discorso riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi;
• l’Amministrazione finanziaria è competente per lo sgravio di tutti i tributi erariali, dell’IRAP e delle addizionali comunali e regionali.
I MOTIVI PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE
Il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva iniziata dal concessionario, deve presentare una dichiarazione, anche per via telematica, attraverso la quale documenti che la pretesa dell’ente creditore è interessata:
-> da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
-> da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
-> da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
-> da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
-> da un pagamento effettuato, relativo al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
-> da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
A riprova di quanto dichiarato, è necessario allegare copia del provvedimento di sgravio o di sospensione amministrativa, o di sospensione giudiziale, o sentenza di annullamento o ricevuta del versamento eseguito o altra documentazione a sostegno della richiesta di sospensione.
Le dichiarazioni presentate oltre il termine di 90 giorni saranno considerate inammissibili.
PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE
Dalla data di presentazione della suddetta dichiarazione, decorrono 10 giorni entro i quali il concessionario per la riscossione deve trasmettere gli atti ricevuti dal contribuente all'ente creditore.
L'invio in discorso è utile per consentire all'ente creditore di controllare se le ragioni addotte dal contribuente trovano riscontro.
Entro i successivi 60 giorni l'ente creditore è tenuto:
-> a confermare al debitore la validità della documentazione inviata, a mezzo di comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec;
-> a trasmettere in via telematica, sui sistemi informativi del concessionario della riscossione, il provvedimento di sospensione o di sgravio;
-> ad avvertire il debitore che, dal controllo effettuato, emerge che la documentazione inviata è insufficiente per dare luogo alla sospensione immediata della richiesta impositiva. Di tale notizia deve essere informato anche il concessionario della riscossione che dovrà riprendere l'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
In caso di inerzia dell'ente creditore ossia se non provvede entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario, all'invio della comunicazione al contribuente e all'invio dei flussi informativi al concessionario, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto. |
SANZIONI
Oltre a dover rispondere a titolo di responsabilità penale, la produzione di falsa documentazione da parte del contribuente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Il comma 543 della L. 228/52012 ha previsto l'applicazione della procedura indicata anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima del 1° gennaio 2013.
In questo caso, l'ente creditore è chiamato ad inviare la comunicazione al contribuente nonchè al concessionario della riscossione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge (avvenuta il 29 dicembre 2012).
Dalla stessa data decorrono i 220 giorni, trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni da parte dell'ente creditore, il debito è annullato di diritto.
IMPORTI FINO A 1.000 EURO
A partire dal 1° gennaio 2013, nel caso in cui la riscossione sia riferita a debiti non superiori a 1.000 euro, non è consentito procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio di una comunicazione attestante il dettaglio delle partite iscritte a ruolo.
Viene fatto salvo il caso in cui l’ente creditore abbia già effettuato la comunicazione – mediante posta ordinaria - di inidoneità relativa alla documentazione presentata dal contribuente.
QUADRO
DELLE NORME
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Commi 537-543 - Direttiva Equitalia 11 gennaio 2013, n. 2 - Nota Agenzia Entrate 16 gennaio 2013 |
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