Cartella da controllo automatizzato. Sì a definizione agevolata della lite
Pubblicato il 25 ottobre 2019
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Indicazioni della Corte di cassazione in ordine all’impugnabilità della cartella di pagamento emessa ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR n. 600/1973 e connessa possibilità di sottoposizione a definizione agevolata.
Cartella di pagamento non è semplice atto di riscossione
Con ordinanza n. 27271 del 24 ottobre 2019, la Quinta sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una contribuente contro il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate rispetto alla sua istanza di definizione agevolata avanzata nell’ambito di una lite tributaria pendente.
L’Ufficio finanziario aveva risposto negativamente all’istanza sul presupposto che alla lite in questione non fosse applicabile l’articolo 39, comma 12 del Decreto legge n. 98/2011, in quanto si trattava di una controversia relativa all’iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi per carenti, omessi e tardivi versamenti d’imposta.
Il diniego era stato confermato anche dalle Commissioni tributarie, provinciale e regionale.
Da qui, il ricorso di parte contribuente davanti alla Corte di cassazione, sulla base di un unico motivo di impugnazione.
In particolare, la ricorrente contestava che la Commissione regionale si fosse limitata ad asserire la non ammissibilità a definizione agevolata della cartella di pagamento in esame sull’assunto che la stessa aveva valore di semplice atto di riscossione.
Secondo la difesa della contribuente, per contro, i giudici di appello avrebbero dovuto sincerarsi della natura impositiva della menzionata cartella, derivante dal fatto che essa non risultava preceduta da alcun avviso di accertamento ed era comunque irrogativa di sanzioni.
Cartella da procedure automatizzate: natura impositiva
Doglianza, questa, ritenuta fondata dalla Suprema corte, la quale ha cassato la pronuncia della Commissione tributaria regionale, senza rinvio, ritenendo che la causa potesse essere decisa nel merito: non occorrevano, ossia, ulteriori accertamenti di fatto per affermare che il provvedimento di diniego di accesso alla definizione agevolata della lite doveva essere annullato.
Cartella impugnabile, lite soggetta a definizione agevolata
Gli Ermellini, dopo una disamina della normativa nella specie applicabile nonché della prassi adottata, in materia, dalla stessa Agenzia delle Entrate, ha ricordato il consolidato orientamento sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del DPR n. 600/1973, articolo 36-bis – ovvero a seguito di controllo automatizzato - l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati.
La cartella di pagamento in questione riveste infatti anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante.
Ne discende che l’impugnazione della cartella di pagamento con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sulla base dei dati forniti dal contribuente genera una controversia definibile in forma agevolata ai sensi della Legge n. 289/2002, articolo 16.
Infatti, detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa ed ha, così, natura di atto impositivo.
Nel caso esaminato, in definitiva, la motivazione del provvedimento di diniego era da considerare non conforme a diritto.
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