Carrozziere pagato sulla base dei prezzi medi

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Carrozziere pagato sulla base dei prezzi medi

Fattura ridotta se più cara 

Secondo la Corte di cassazione, il risarcimento del danno patrimoniale ha come funzione quella di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione.

Pertanto, le eventuali spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato.

Ciò, salvo il caso in cui il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive, quali, ad esempio, l’esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata, e queste siano state provate dall'interessato.

Quest’ultimo, in definitiva, non può, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio.

Respinta domanda di maggiori esborsi

Detto principio è stato ribadito dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 9942 del 13 maggio 2016 e con cui è stato respinto il ricorso presentato da una carrozzeria avverso il rigetto dei giudici di merito alla domanda della medesima – quale cessionaria del diritto di credito risarcitorio di un soggetto, relativamente ai danni da questo subiti a seguito di sinistro stradale – volta ad ottenere la condanna, in via solidale, del responsabile dell’incidente e della assicurazione di questi, al pagamento, a titolo risarcitorio, dell’ulteriore somma che non le era stata riconosciuta dalla compagnia di assicurazione, basatasi, nella liquidazione, su una tariffa oraria per la manodopera inferiore a quella praticata dall’attrice.

Per i giudici di legittimità, nella sentenza impugnata era stata fatta corretta applicazione del principio di diritto sopra affermato ed era, pertanto, non censurabile l’accertamento di fatto con cui era stata evidenziata la divergenza tra le spese per la riparazione del veicolo, quali risultanti dalla fattura prodotta, e i prezzi correnti nella provincia di interesse praticati dalle carrozzerie ivi operanti in relazione al costo della manodopera.

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