Car sharing e Uber senza limiti regionali
Pubblicato il 16 dicembre 2016
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E’ costituzionalmente illegittima la norma della Regione Piemonte che vieta, sul territorio regionale, l’offerta dei servizi innovativi di mobilità resi possibili grazie alle recenti innovazioni tecnologiche, quali il car sharing o il cosiddetto servizio Uber.
La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della Legge del Piemonte n. 14/2015, contenente “Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo”, modificative della Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada (Legge regionale n. 24/1995).
L’articolo censurato introduce la previsione secondo la quale il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, possa essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per l’esercizio abusivo di tali servizi.
Il ricorrente Presidente del Consiglio ha, in particolare, sottolineato come la censurata normativa piemontese proibirebbe, nella regione, l’offerta del “car sharing”, servizio, ossia, che utilizza tecnologie satellitari e smartphone per effettuare la chiamata, rendendo disponibile il veicolo con possibilità di calcolare il corrispettivo dovuto, e il “servizio Uber”, già attivo a Roma e a Milano, attraverso cui è possibile prenotare un servizio alternativo al taxi, riservando l’automobile con autista tramite sms o applet, attivata da uno smartphone, e pattuendo preventivamente il corrispettivo.
Invasa competenza statale su concorrenza
In particolare, è stata ritenuta fondata la censura sollevata attraverso il richiamo della Legge n. 21/1992, e volta a lamentare una invasione nell’ambito della tutela della concorrenza, riservata alla competenza dello Stato, nonché una potenziale interferenza con l’eventuale esercizio, in un senso differente e innovativo, della competenza stessa da parte del legislatore statale.
Per i giudici della Consulta, infatti – sentenza n. 265 del 15 dicembre 2016 – “definire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica”.
E’, ossia, una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale, incidendo sulla competizione tra operatori nel mercato, e tale profilo rientra a pieno titolo nella nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’articolo 117 della Carta costituzionale che include gli interventi regolatori e le misure di promozione.
Da qui il richiamo alla recente pronuncia della medesima Corte costituzionale (n. 30/2016), nel cui testo, in merito al trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, era stato chiarito che “definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio di attività siffatte e gli interessi pubblici con esso interferenti” rientra nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza.
Questo basta – conclude la Consulta – “ad attestare la fondatezza della censura dedotta nei confronti dell’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015”.
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