Caporalato: ultime di Cassazione sull’integrazione del reato

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Caporalato: ultime di Cassazione sull’integrazione del reato

Confermata, dalla Cassazione, l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora in capo ad un uomo, indagato per il reato di caporalato, di cui all’art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Era stato contestato, all’interessato, di avere, quale datore di lavoro e presidente di una cooperativa agricola, assunto ed impiegato manodopera attraverso un’intermediazione illecita nonchè sottoposto sette lavoratori extracomunitari a condizioni di particolare sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno connesso alla situazione di assoluta indigenza.

Questo rispetto alla retribuzione (risultata inferiore a quanto prescritto dai contratti collettivi e comunque sproporzionato per difetto), alle condizioni di lavoro (i braccianti non avevano seguito nessun corso di formazione per la sicurezza e non erano muniti di alcun mezzo di protezione), agli orari (il lavoro durava otto ore al giorno, anziché sei o trenta, senza alcun riconoscimento aggiuntivo) e alle ferie (i lavoratori non godevano nemmeno del riposo settimanale).

L’indagato aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, lamentando un difetto in punto di gravità indiziaria, nonché illustrando una diversa e a lui più favorevole interpretazione del materiale istruttorio raccolto.

Reato di caporalato, quando si configura?

Con sentenza n. 27582 del 6 ottobre 2020, la Corte di cassazione ha rigettato le relative doglianze, confermando integralmente le conclusioni rese dal Tribunale del riesame.

In primo luogo, gli Ermellini hanno ricordato il principio di diritto, recentemente espresso, secondo cui la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, pure accompagnata da una condizione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di caporalato, caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, “i cui indici di rilevazione ai sensi della disciplina normativa in questione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio".

Principio di cui i giudici di merito, nella specie, avevano fatto corretta applicazione, avendo complessivamente e prudentemente soppesato una serie di elementi fattuali ritenuti dimostrativi dello sfruttamento dei lavoratori da parte del “caporale” e, quindi, del datore di lavoro che se ne avvaleva.

Si trattava di motivazione complessivamente congrua e logica, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.

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