Cantieri edili: procedura informativa di alert per la congruità
Pubblicato il 09 gennaio 2023
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Al via, dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, una procedura di alert per la verifica della congruità nell’utilizzo della manodopera negli appalti edili.
Con accordo del 7 dicembre 2022 le Parti Sociali nazionali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci-Produzione E Lavoro, Confcooperative Lavoro E Servizi Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem E Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) hanno dato attuazione al decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 introducendo una procedura informativa di congruità con l'invio di alert a imprese e lavoratori autonomi interessati e prevedendo specifiche modalità transitorie per il periodo intermedio.
Congruità della manodopera nel settore edile
I cantieri edili, per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati limitatamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro, sono soggetti alla verifica della congruità della manodopera prevista dal decreto Semplificazioni 2020 (articolo 8, comma 10-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e dal DM n. 143/2021 attuativo che ha recepito l’Accordo 10 settembre 2020.
NOTA BENE: La verifica della congruità attiene all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
L’attestazione della congruità è rilasciata dalle Casse Edili/Edilcasse. La CNCE è invece tenuta a definire le modalità operative per l’applicazione del sistema della congruità̀ da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE.
Attualmente lo strumento per l'applicazione della verifica di congruità della manodopera e il rilascio dell'attestazione di congruità a imprese, consulenti e lavoratori autonomi è CNCE_EdilConnect.
Congruità nel settore edile: cosa cambia dal 1° marzo 2023
Dal 1° marzo 2023, l'accordo del 7 dicembre 2022 introduce una procedura informativa di alert per l’impresa affidataria e per il committente.
La procedura è veicolata da CNCE_Edilconnect per il tramite della Cassa competente e si applica, oltre ai nuovi cantieri che verranno aperti dal 1° marzo 2023, anche a quelli già aperti al 1° marzo 2023 e inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect.
Nella tabella che segue si sintetizzano gli alert inviati dalla nuova procedura, suddividendola, come previsto dall'accordo citato, tra appalto pubblico e lavori privati.
Procedura informativa di alert per appalto pubblico e lavori privati
Step |
Appalto pubblico |
Lavori privati |
Invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect |
L'impresa affidataria e il committente ricevono una mail-pec con la quale si informa che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere alla presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente |
L’impresa affidataria riceve una mail-pec con la quale viene informata che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente |
Ogni 3 del mese |
CNCE_Edilconnect invia all’impresa affidataria il riepilogo dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri |
CNCE_Edilconnect invia all’impresa affidataria il riepilogo dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri |
Lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni |
All’impresa affidataria e al committente viene inviata una Pec 20 giorni prima della fine dei lavori con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale |
All’impresa affidataria viene inviata una Pec 20 giorni prima della fine dei lavori con la quale si informa che l’erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di congruità |
Chiusura del cantiere e omessa richiesta della congruità
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1) se il cantiere risulta congruo, la Cassa invia una Pec all’impresa affidataria e al committente invitandoli a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale o a scaricarla dal portale www.congruitànazionale.it 2) solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023, se il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. per chiusura cantiere 16 aprile, il 1° giugno), la Cassa invia tramite Pec una nuova informativa al committente e all’impresa affidataria segnalando:
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1) se il cantiere risulta congruo, la Cassa, tramite Pec, invita l’impresa affidataria a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale o a scaricarla dal portale www.congruitànazionale.it
2) per DNL presentata dal 1° marzo 2023, se il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. per chiusura cantiere 16 aprile, il 1° giugno), viene inviata una Pec all’impresa affidataria per informarla:
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Congruità nel settore edile: regime transitorio e altre indicazioni
Le Parti Sociali, con l'accordo del 7 dicembre 2022, hanno concordato inoltre:
- che per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 e con denuncia di nuovo lavoro effettuata dal 1° novembre 2021 le Casse Edili/Edilcasse rilasceranno l’attestato di congruità anche se l'eventuale documentazione giustificativa richiesta per dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità viene resa con autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili;
- che, per lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, il sistema CNCE Edilconnect dovrà attenersi, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, all’indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, fermo restando quanto previsto nell’art. 5 del D.M. N 143/2021 e nella FAQ n. 5 della COM. CNCE n. 798/2021;
- un nuovo incontro entro il 31 gennaio 2023 per “l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti”.
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