Canone variabile in funzione di indici finanziari e tassi di cambio? Leasing valido
Pubblicato il 24 febbraio 2023
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Con sentenza n. 5657 del 23 febbraio 2023, le Sezioni Unite civili della Cassazione si sono pronunciate su una questione di legittimità riguardante la validità di contratti di leasing in cui la variabilità del canone sia stabilita in funzione di indici finanziari e tassi di cambio.
Nella specie, era stato chiesto di valutare la legittimità di una clausola contrattuale ai sensi della quale:
- la misura del canone muti in base sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera;
- l'importo mensile del canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte.
La predetta questione era stata sollevata dalla Terza sezione civile della Suprema corte, che aveva ravvisato, in materia, l'esistenza di contrastanti decisioni di legittimità circa la validità di clausole come quella in oggetto ed aveva ritenuto non persuasivo l'orientamento che nega alle clausole suddette la qualificazione di "derivati impliciti".
Contratto di leasing. La questione rimessa alle SU
Alle Sezioni Unite, in particolare, era stato chiesto di stabilire se:
- una clausola suddetta, per come apposta nel contratto di leasing oggetto della specifica controversia, fosse un mero meccanismo di indicizzazione, oppure costituisse una "scommessa", o comunque avesse una finalità speculativa;
- la clausola mutasse la causa del contratto di leasing, "inquinandola", ed in questo caso con quali effetti;
- la relativa pattuizione, a causa della sua oscurità, violasse o meno i doveri di correttezza e buona fede da parte del predisponente.
La soluzione della Cassazione a Sezioni Unite
Orbene, secondo le SS. UU. della Cassazione, una clausola siffatta "non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno "strumento finanziario derivato" implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del D. Lgs. n. 58/1998".
Per gli Ermellini, un finanziamento il cui importo è parametrato ad un rapporto di cambio è un debito di valore e non di valuta: la clausola di cui si discute, dunque, non è che una normale clausola valore, attraverso la quale le parti individuano il criterio al quale commisurare la prestazione del debitore.
Le stesse considerazioni non mutano per il fatto che il contratto preveda una doppia indicizzazione, agganciando le variazioni del canone sia alle variazioni del tasso Libor.
Non sarebbe dunque sostenibile che dalla combinazione di due clausole, tutte e due lecite e non costituenti uno strumento finanziario derivato, possa sorgere un contratto illecito e che costituisca uno strumento finanziario derivato.
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