Canone RAI Scadenza dichiarazione esenzione
Pubblicato il 16 maggio 2016
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Scade il 16 maggio 2016 il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva che permette ai contribuenti di non pagare il canone Rai per l'anno in corso.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione della detenzione di un televisore per tutti coloro che risultano intestatari di un’utenza elettrica, per cui per essere esonerati dal pagamento occorre dichiarare di essere in una delle situazioni in cui è prevista l’esenzione.
I titolari di utenze elettriche per uso domestico devono, quindi, trasmettere l'apposita comunicazione di non detenzione, se vogliono far presente di non disporre di un apparecchio televisivo proprio o di un altro componente della famiglia anagrafica.
Termini
Il termine ultimo di inoltro della comunicazione è fissato a lunedì 16 maggio 2016. Chi provvede entro tale data risulterà esonerato per l'intero anno; chi, invece, inoltrerà la comunicazione successivamente, entro il 30 giugno, eviterà l’addebito del canone per il secondo semestre dell’anno, ma sarà tenuto a pagare l'importo di 100 euro che sarà presente sulla bolletta elettrica del mese di luglio.
Gli agenti diplomatici, i funzionari o impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari e il personale civile non residente in Italia, gli stranieri e appartenenti alle forze Nato di stanza nel nostro Paese, che non sono tenuti al versamento in virtù di convenzioni internazionali, devono inviare un diverso e specifico modello entro il 23 maggio 2016.
Modello per dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve avvenire attraverso un apposito modello di comunicazione reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. La stessa Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei contribuenti FAQ ed esempi di compilazione per il corretto assolvimento dell'adempimento.
Il modello deve essere inviato telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entrate. È, però, possibile trasmettere il modello anche per raccomandata a/r o per posta elettronica certificata (con firma digitale), all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Si ricorda che il canone è dovuto solo dai soggetti che possiedono un apparecchio televisivo, mentre non sono tenuti al pagamento coloro che guardano i canali della Rai attraverso computer, tablet e smartphone: la tassa è applicabile solo agli apparecchi in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite un decoder esterno.
- eDotto.com – Edicola 27 aprile 2016 - Canone RAI Nuove FAQ – Moscioni
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