Canone RAI Regole per i calcoli
Pubblicato il 22 giugno 2016
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Con la circolare n. 29 del 21 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti per il pagamento del canone Rai nella bolletta elettrica. Nello specifico, con il nuovo documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria fissa le regole di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l'importo del canone da addebitare nelle varie ipotesi che si presentano, in modo da consentire ad Acquirente unico Spa di fornire, alle imprese elettriche, le informazioni necessarie al pagamento.
Utenze addebitabili
La circolare 29/E/2016 chiarisce quali sono le utenze addebitabili, individuandole nelle “utenze residenziali”, che sono quelle caratterizzate dalle sigle D1, D2 o D3.
Tali utenze sono desumibili o direttamente dai contratti della tipologia “clienti residenti”, in base alla residenza dichiarata dai contribuenti, oppure dai contratti della tipologia “altri clienti domestici”.
Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale siano abbinate più utenze domestiche, le Entrate assicurano che il canone verrà addebitato su una sola fornitura, ossia quella per la quale risulta la residenza all'Anagrafe tributaria. In caso di coincidenza per due o più contratti rientranti, uno nei “clienti residenti”, l’altro negli “altri clienti domestici”, il canone sarà addebitato sull’utenza di residenza.
Il canone inoltre è dovuto una sola volta anche se si possiedono più apparecchi televisivi.
Precisazioni sono rese anche in caso siano state effettuate volture e switch. La voltura non comporta particolari variazioni, se non la disattivazione di un’utenza e l’attivazione di una nuova. Anche la voltura mortis causa non ha conseguenze sul canone da riscuotere, salvo che il nuovo codice fiscale entrante non abbia già un’utenza addebitabile.
Importi da addebitare
La circolare 29/E/2016 riepiloga gli importi dovuti dalle famiglie a titolo di canone Rai per il possesso di un televisore. Sono incluse delle tabelle riepilogative che indicano, caso per caso, gli importi dovuti per il 2016.
Gli importi per il rinnovo del canone ammontano a 100 euro per l'abbonamento annuale, 51,03 euro per il semestrale e 26,58 euro per il trimestrale; sono poi indicate anche le somme dovute a seconda del mese di attivazione.
L'importo annuo del canone sarà, dall'anno 2017, suddiviso dal mese di gennaio a quello di ottobre in 10 rate mensili. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
Per quest'anno nella bolletta elettrica del mese di luglio 2016 verrà addebitato l'importo cumulato pari a 70 euro. In sede di prima applicazione, inoltre, precisa l'Agenzia saranno addebitate in bolletta le rate di canone relativamente a utenze attive alla data del 1° luglio 2016.
Per essere esonerati dal pagamento del canone Rai, entro il 16 maggio doveva essere presentata la dichiarazione di non detenzione (quadro A). Se il modulo è stato trasmesso tra il 17 maggio e il 30 giugno, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 ma non per il secondo, mentre chi presenterà il modello dopo il 30 giugno sarà tenuto a pagare tutto il 2016, ma sarà esente per il 2017.
- eDotto.com – Edicola 9 giugno 2016 - Canone Rai Entrate in audizione – G. Lupoi
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