Campione d’Italia, riduzione forfetaria da applicare ai redditi 2023
Pubblicato il 13 febbraio 2024
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L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 32991/2024, approva la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, e anche ai redditi delle imprese individuali, delle società di persone e delle società aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, prodotti nel territorio del comune in franchi svizzeri.
Il presente provvedimento dell'8 febbraio 2024 è emanato in base al comma 632 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale prevede che la riduzione forfetaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, commi 1 e 2, del TUIR sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
ATTENZIONE: La suddetta norma stabilisce che per tenere conto delle variazioni del cambio tra franco svizzero ed euro, la percentuale di riduzione forfetaria, definita per i soggetti sopraindicati nella misura del 30% dall’art. 188-bis commi 1 e 2 del TUIR, è annualmente maggiorata o ridotta, in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute.
La rideterminazione è effettuata per mezzo di provvedimento direttoriale, che appunto, annualmente sancisce che la riduzione forfetaria viene maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra il franco svizzero e l’euro.
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